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Con la circolare n. 17/2026, l’INAIL ha chiarito le regole sulla gestione dei certificati medici e sulla ripresa dell’attività dopo un infortunio o una malattia professionale. Alla scadenza della prognosi indicata nell’ultimo certificato, in assenza di un nuovo documento di continuazione, il periodo di inabilità temporanea si considera concluso. Il lavoratore può quindi rientrare in servizio senza presentare un certificato definitivo di guarigione. Resta ferma l’eventuale visita del medico competente, chiamato a verificare l’idoneità alla mansione specifica secondo le regole sulla sorveglianza sanitaria. Diversa è l’ipotesi di rientro anticipato: se il lavoratore intende riprendere l’attività prima della scadenza, deve ottenere un certificato medico che modifichi la prognosi e ne anticipi la conclusione. L’INAIL definirà il periodo di inabilità entro 15 giorni dalla scadenza dell’ultima prognosi. Le medesime indicazioni si applicano anche alle malattie professionali.
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