rewrite this title Istruzioni dell’Agenzia delle entrate sulle formalità nei registri immobiliari per i decreti di esproprio in Italian

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La risoluzione n. 29/E del 28 luglio 2026 dell’Agenzia elle entrate chiarisce in modo analitico le modalità di esecuzione delle formalità nei registri immobiliari riguardanti i decreti di espropriazione per pubblica utilità, emanati ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 (Testo Unico Espropriazioni).
L’Agenzia specifica che la trascrizione del decreto di esproprio non assolve alla funzione tipica di opponibilità ai terzi di cui all’articolo 2644 del codice civile, bensì a una mera funzione di pubblicità notizia. Tale natura deriva dal fatto che l’espropriazione invera un acquisto a titolo originario tramite l’esercizio del potere pubblico e non un acquisto a titolo derivativo, garantendo che, dopo la trascrizione, ogni diritto relativo al bene possa essere fatto valere esclusivamente sull’indennità.
 
Nel procedimento ordinario (artt. 20, 23 e 24 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), il decreto di esproprio dispone il passaggio del diritto di proprietà sotto la condizione sospensiva che il medesimo sia successivamente notificato ed eseguito. Il documento individua due schemi operativi:

modalità della doppia formalità: l’autorità espropriante richiede la trascrizione del decreto di esproprio prima della sua esecuzione. In tal caso, nella nota di trascrizione deve essere data espressa evidenza della condizione sospensiva prevista dall’art. 23, comma 1, lett. f), del T.U.Es., ai sensi dell’art. 2659, secondo comma, c.c. Successivamente, avvenuta l’immissione in possesso, l’autorità espropriante presenta domanda di annotazione del verbale di immissione in possesso ai sensi dell’art. 24, comma 5, del T.U.Es., utilizzando il verbale quale titolo per l’annotazione.
modalità della formalità unica: l’autorità espropriante richiede la trascrizione del decreto soltanto dopo che lo stesso sia stato notificato ed eseguito. In questa ipotesi si opera un’unica formalità rappresentata dalla trascrizione del decreto di esproprio già portato in esecuzione. Quale titolo si presenta il decreto di esproprio, allegando il verbale di immissione in possesso redatto ai sensi dell’art. 24 del T.U.Es. ovvero il decreto annotato in calce con la data dell’avvenuta immissione. Nella nota di trascrizione non occorre far menzione della condizione sospensiva, essendosi la stessa già verificata.

Sia nella doppia formalità sia nella formalità unica, ai fini dell’esecuzione delle formalità nei registri immobiliari non risulta necessaria la produzione documentale comprovante l’avvenuta notifica del decreto di esproprio (come le relate di notificazione). Il T.U.Es. individua nel solo verbale di immissione in possesso il documento rilevante ai fini dell’annotazione. La notificazione rileva nell’ambito del procedimento espropriativo e per la produzione degli effetti sostanziali, ma non costituisce un autonomo presupposto documentale da presentare al conservatore, sul quale non incombe alcun compito di verifica al riguardo.
 
Nel procedimento accelerato di cui all’art. 22-bis del T.U.Es., l’autorità espropriante consegue l’immissione anticipata nel possesso sulla base di un decreto motivato di occupazione d’urgenza. Tale decreto non costituisce titolo per l’esecuzione di formalità pubblicitarie nei registri immobiliari, in quanto non determina il trasferimento del diritto di proprietà né produce effetti reali, non essendo riconducibile agli atti trascrivibili ex artt. 2643 o 2645 c.c.
 
Il trasferimento del diritto continua a realizzarsi esclusivamente mediante il decreto di esproprio adottato ai sensi dell’art. 23 del T.U.Es. Ai fini della trascrizione deve essere presentato il decreto di esproprio contenente l’indicazione degli estremi del precedente decreto di occupazione anticipata e dell’avvenuta esecuzione dello stesso, senza necessità di allegare autonomamente il decreto di occupazione, le relate di notificazione o ulteriore documentazione attestante l’immissione in possesso. in Italian

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