Regime forfetario per il vincitore di concorso pubblico con partita IVA




Può applicare il regime forfetario Il vincitore di concorso pubblico bandito da una Azienda Sanitaria per il conferimento di un incarico libero professionale. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 28 maggio 2019, n. 163).


 


Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria, l’istante riferisce di aver presentato domanda di partecipazione a un concorso pubblico bandito da una Azienda Sanitaria, per il conferimento di un incarico libero professionale in qualità di dirigente biologo di durata pari a tre mesi.
Lo stesso fa inoltre rilevare che, dal 2018 al 2019, è stato titolare di un contratto di lavoro dipendente, in qualità di dirigente biologo, presso la medesima Azienda Sanitaria, a seguito del superamento di un concorso pubblico bandito dalla stessa.
Ove risultasse vincitore all’esito della procedura concorsuale in corso, il contribuente intenderebbe fare richiesta di partita IVA e usufruire del c.d. nuovo regime forfetario. Sul punto, il dubbio applicativo sollevato dall’istante riguarda la causa ostativa prevista dalla nuova lettera d-bis) del comma 57, a norma della quale non possono fruire del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
In particolare, l’istante chiede di sapere se detta causa ostativa si applicherebbe anche al suo caso, nell’ipotesi in cui risultasse vincitore del concorso pubblico di cui sopra.
Con riferimento alla fattispecie rappresentata nell’istanza, la circostanza che il rapporto di lavoro autonomo tra il professionista e l’ente pubblico si potrà eventualmente instaurare solo se il primo risulterà vincitore all’esito di un concorso pubblico bandito dal secondo, escluderebbe la sussistenza di un’artificiosa trasformazione nel senso sopra descritto. Pertanto, qualora il contribuente dovesse risultare vincitore all’esito della suddetta procedura concorsuale, nei suoi confronti non opererà la causa ostativa in parola. È appena il caso di precisare che, qualora il contribuente dovesse risultare vincitore del concorso e dovesse svolgere a favore dell’Azienda Sanitaria un’attività effettivamente riconducibile, ai fini fiscali, a un rapporto di lavoro da cui ritrarre reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente, lo stesso non potrebbe in ogni caso applicare il regime forfetario in esame.





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