Con il DM 11.12.2014, pubblicato sulla G.U. 15.12.2014 n. 290, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto dall’1% allo 0,5% in ragione d’anno.
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive.
Il nuovo tasso di interesse legale dello 0,5% si applica dall’1.1.2015.
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali.
La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedi¬mento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari:
• all’1%, fino al 31.12.2014;
• allo 0,5%, dall’1.1.2015 fino al giorno di versamento compreso.
Ad esempio, il ravvedimento operoso dell’omesso versamento del secondo acconto IRPEF/IRES o IRAP, scaduto l’1.12.2014, che verrà effettuato il 10.2.2015, comporta l’applicazione del tasso legale:
• dell’1%, per il periodo 2.12.2014 – 31.12.2014;
• dello 0,5%, per il periodo 1.1.2015 – 10.2.2015.
Leggi l’articolo completo