Per i periodi di paga compresi tra il 1.3.2015 e il 30.6.2018, i lavoratori dipendenti del settore privato con un rapporto di lavoro da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro possono chiedere di percepire in busta paga, come parte integrativa della retribuzione, le quote maturande del TFR.
L’opzione deve essere espressamente manifestata dal lavoratore ed è irrevocabile fino al termine del periodo di sperimentazione, vale a dire fino al 30.6.2018.
Casi di esclusione
Non possono esercitare l’opzione i lavoratori che svolgono la propria attività alle dipendenze di:
• datori di lavoro domestico;
• datori di lavoro appartenenti al settore agricolo;
• aziende sottoposte a procedure concorsuali;
• aziende dichiarate in crisi.
Trattamento fiscale e contributivo
La quota maturanda di TFR erogata direttamente in busta paga:
• si considera parte integrativa della retribuzione;
• è assoggettata a tassazione ordinaria (e quindi non a tassazione separata);
• non è imponibile ai fini contributivi.
Finanziamenti per le imprese
I datori di lavoro che non intendono erogare immediatamente le quote di TFR con proprie risorse possono accedere a uno specifico finanziamento, assistito da una duplice garanzia prestata dal Fondo di garanzia e dallo Stato.
Occorre, a tal fine, richiedere tempestivamente all’INPS un’apposita certificazione del TFR maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Ottenuta la certificazione, il datore di lavoro potrà presentare l’apposita richiesta di finanziamento presso una delle banche o intermediari finanziari aderenti a un apposito accordo-quadro che dovrà essere stipulato tra il Ministero del Lavoro e l’ABI.
News Fisco
12:42 – Prezzi al consumo. Agosto 2024 – Focus fiscale
L’inflazione a agosto è scesa al +1,1% da +1,3% del mese precedente, principalmente a causa della diminuzione dei prezzi dell’energia. I prezzi alimentari hanno mostrato