
Al fine di comprovare la condizione di esonero dell’azienda, in mancanza di altra documentazione idonea, il datore di lavoro, o il rappresentante legale, deve produrre la lettera di assunzione, riportante il cantiere o la sede legale e la mansione per cui il lavoratore è assunto, e la lettera di licenziamento, da cui risultino la motivazione.
Come noto, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’indennità di disoccupazione NASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuto, a carico del datore di lavoro, un contributo di licenziamento, pari al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. Orbene, tra i vari casi di esonero, è prevista l’interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere, ipotesi integrata unicamente dalla situazione di fatto, indipendentemente dalla mancata e/o errata esposizione del codice “1N” nell’elemento <TipoCessazione> del flusso Uniemens.
Tanto premesso, l’Inps ha avviato l’operazione di verifica e controllo del corretto assolvimento dell’obbligo, attraverso la convocazione e/o emissione della diffida per le aziende che non hanno provveduto né alla corretta compilazione della denuncia contributiva, né al relativo versamento del contributo. A tal fine, in mancanza di altra documentazione idonea, il datore di lavoro, o il rappresentante legale, deve produrre la lettera di assunzione, riportante il cantiere o la sede legale e la mansione per cui il lavoratore è assunto, e la lettera di licenziamento, da cui risultino la motivazione “fine cantiere o completamento lavori” e la data di cessazione del rapporto di lavoro. Resta ferma la possibilità che, all’atto del licenziamento, il cantiere/sede di lavoro iniziale non coincida con il cantiere/sede di lavoro finale. Entrambi i documenti devono riportare la firma per ricevuta del lavoratore ovvero, se trasmessi via posta, è necessario produrre copia della relativa raccomandata. La documentazione descritta può essere trasmessa all’Istituto anche tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale.
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