Aziende edili ed esonero dal ticket licenziamento, al via l’attività di vigilanza Inps




Al fine di comprovare la condizione di esonero dell’azienda, in mancanza di altra documentazione idonea, il datore di lavoro, o il rappresentante legale, deve produrre la lettera di assunzione, riportante il cantiere o la sede legale e la mansione per cui il lavoratore è assunto, e la lettera di licenziamento, da cui risultino la motivazione.


Come noto, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’indennità di disoccupazione NASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuto, a carico del datore di lavoro, un contributo di licenziamento, pari al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. Orbene, tra i vari casi di esonero, è prevista l’interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere, ipotesi integrata unicamente dalla situazione di fatto, indipendentemente dalla mancata e/o errata esposizione del codice “1N” nell’elemento <TipoCessazione> del flusso Uniemens.
Tanto premesso, l’Inps ha avviato l’operazione di verifica e controllo del corretto assolvimento dell’obbligo, attraverso la convocazione e/o emissione della diffida per le aziende che non hanno provveduto né alla corretta compilazione della denuncia contributiva, né al relativo versamento del contributo. A tal fine, in mancanza di altra documentazione idonea, il datore di lavoro, o il rappresentante legale, deve produrre la lettera di assunzione, riportante il cantiere o la sede legale e la mansione per cui il lavoratore è assunto, e la lettera di licenziamento, da cui risultino la motivazione “fine cantiere o completamento lavori” e la data di cessazione del rapporto di lavoro. Resta ferma la possibilità che, all’atto del licenziamento, il cantiere/sede di lavoro iniziale non coincida con il cantiere/sede di lavoro finale. Entrambi i documenti devono riportare la firma per ricevuta del lavoratore ovvero, se trasmessi via posta, è necessario produrre copia della relativa raccomandata. La documentazione descritta può essere trasmessa all’Istituto anche tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale.





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