Decreto dignità: precisazioni sul contratto a tempo determinato




In seguito alle modifiche apportate dal Decreto dignità alla discplina del contratto a termine, si forniscono le prime precisazioni del Ministero del lavoro.


In materia di proroga del contratto a tempo determinato, viene chiarito che, restano invariate le ragioni che avevano giustificato inizialmente l’assunzione a termine, ad eccezione della necessità di prorogarne la durata entro il termine di scadenza. Non è quindi possibile prorogare un contratto a tempo determinato modificandone la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo ad un nuovo contratto a termine ricadente nella disciplina del rinnovo, anche se ciò avviene senza soluzione di continuità con il precedente rapporto. L’ipotesi del rinnovo si realizza anche qualora un nuovo contratto a termine decorra dopo la scadenza del precedente contratto.
Il numero massimo delle proroghe non può essere superiore a 4, entro i limiti di durata massima del contratto e a prescindere dal numero dei contratti, con esclusione dei contratti stagionali.
Le previsioni dei contratti collettivi stipulati prima del 14 luglio 2018 che abbiano previsto una durata massima dei contratti a termine pari o superiore ai 36 mesi, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza dell’accordo collettivo.
Quanto alla forma scritta del termine, viene esclusa la possibilità di desumere da elementi esterni al contratto la data di scadenza, ferma restando la possibilità che, in alcune situazioni, il termine continui a desumersi indirettamente in funzione della specifica motivazione che ha dato luogo all’assunzione, come in caso di sostituzione della lavoratrice in maternità.
Infine, relativamente ai rinnovi e alle proroghe, la nuova disciplina trova applicazione solo dopo il 31 ottobre 2018, volendo in tal modo sottrarre i rinnovi e le proroghe dei contratti in corso alla immediata applicazione dei nuovi limiti. Fino a tale data, quindi, le proroghe e i rinnovi restano disciplinati dalle vecchie disposizioni normative. Terminato il periodo transitorio introdotto dalla legge di conversione del Decreto dignità, dal 1° novembre 2018 trovano piena applicazione tutte le disposizioni introdotte con la riforma.






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