Il Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, pubblicato nella G.U. n. 247/2018, reca disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.
Di seguito la sintesi delle disposizioni in materia di fatturazione elettronica:
Sanzioni (art. 10) – Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, le sanzioni previste per il mancato rispetto degli obblighi di fatturazione elettronica non si applicano se la fattura è emessa con modalità elettroniche entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ovvero si applicano con riduzione dell’80 % a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.
Emissione delle fatture (art. 11) – Tra i dati da indicare nella fattura (art. 21 del decreto Iva) viene prevista anche l’indicazione della data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, semprechè tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura. La fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Queste novità si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.
Annotazione delle fatture emesse (art. 12) – Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.
Registrazione degli acquisti (art. 13) – Il contribuente non deve più numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, ma deve solo annotarle in un apposito registro.
Detrazione dell’IVA (art. 14) – Entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

