Le dichiarazioni rese dal lavoratore in caso di accesso ispettivo, non possono costituire prova dell’inadempimento datoriale, laddove sussista un’oggettiva “discordanza” delle medesime.
Lo ha ribadito il giudice di primo grado pronunciandosi sul caso di un datore di lavoro che aveva proposto opposizione avverso l’avviso di addebito per contributi previdenziali omessi. In particolare, il datore deduceva la nullità di tale avviso di addebito – concernente l’illegittima erogazione dell’indennità di trasferta – fondato solo sulle dichiarazioni rese dal lavoratore agli ispettori. Difatti – sosteneva la società datrice a sua difesa – solo dal 2010, a seguito di una crisi aziendale, era stata costretta ad adibire il dipendente presso un’altra sede si lavoro, come risultante da apposita comunicazione. Pertanto, l’indennità di trasferta era stata correttamente corrisposta al lavoratore in occasione delle sue giornate di lavoro presso l’altra sede lavorativa.
Nel pronunciarsi sul caso, il giudice ha osservato che, è orientamento prevalente della giurisprudenza, secondo cui lo scrivente ritiene di aderire, quello secondo il quale il lavoratore subordinato è incapace a testimoniare nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, nei casi in cui l’addebito che ha dato luogo alla sanzione attenga ad elementi del rapporto di lavoro di chi depone come teste, non potendo escludersi a priori l’esistenza di un interesse che legittimi la partecipazione al giudizio. Nel caso, il lavoratore al quale è stata corrisposta l’indennità di trasferta dal 2011 al 2015, ha deposto come teste ed ha reso dichiarazioni in contrasto con quelle rese dinanzi agli Ispettori Inps.
In considerazione di dette dichiarazioni, contraddittorie nel loro contenuto, deve ritenersi l’incapacità del teste a deporre nel presente giudizio, avendo egli, alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità riportato, un interesse concreto del lavoratore alla prospettazione di una modalità esecutiva del rapporto di lavoro (prestazione in trasferta) che lo legittimi ad una pretesa economica scaturente da siffatte modalità di espletamento della prestazione.
Dunque, in virtù dell’oggettivo discordante tenore delle dichiarazioni, di esse non può tenersi conto ai fini di prova in ordine al luogo di espletamento della prestazione.
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