IRAP, il valore assoluto dei costi non integra presupposto d’imposta




In tema di IRAP, il valore assoluto dei compensi e dei costi dei professionisti  non sono fattori indicativi del presupposto di autonoma organizzazione (Corte di Cassazione – Sez. VI – Ordinanza 22 ottobre 2018, n. 26574).

La Suprema Corte ha accolto il ricorso del professionista, dottore commercialista, avverso la sentenza della CTR che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei confronti del ricorrente, contro la decisione di primo grado della CTP, che aveva invece accolto il ricorso del contribuente avverso cartella di pagamento per Irap non versata.
Per il ricorrente, nella fattispecie in esame, la CTR ha erroneamente desunto l’esistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, pur in assenza di personale dipendente e di beni strumentali rilevanti, dal valore elevato dei redditi dichiarati dal contribuente per l’anno di riferimento e dall’importo dei costi, indicati come “rilevantissimi”, rappresentati dalle “spese generali”.
Secondo la Cassazione il motivo è manifestamente fondato, in quanto la sentenza impugnata incorre in tre errori di diritto:
– nella parte in cui omette di dar conto della possibilità o meno di scorporare l’attività relativa ai compensi percepiti dal contribuente, svolgente l’attività professionale di dottore commercialista, come Commissario straordinario e Commissario liquidatore in procedure concorsuali o di componente di collegi sindacali o Consigli di Amministrazione di Aziende;
– laddove assume come in sé indice della sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione il valore assoluto dei costi, prescindendo del tutto dall’esame della tipologia di dette spese, potendo anche le spese consistenti derivare da costi strettamente afferenti all’aspetto personale, rappresentando, così, un mero elemento passivo dell’attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all’implementazione dell’aspetto organizzativo;
– il terzo, infine, laddove ricava l’esistenza dell’autonoma organizzazione dall’entità del valore della produzione, mentre l’entità, anche elevata, dei compensi percepiti dal professionista, non può assurgere ad indice della sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, potendo dipendere anche dalle capacità del singolo.






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