Pubblicato l’accordo di rinnovo del CCNL dei Dirigenti delle Imprese Assicuratrici rappresentate dall’Ania Il nuovo CCNL decorre dal 2 luglio 2018 e scadrà il 30 giugno 2022, e queste sono le novità principali Trattamento economico minimo complessivo Importo Annuo 1/14° Restano naturalmente salvi tutti i diritti acquisiti nonché le eventuali condizioni di maggior favore stabilite in sede aziendale. Qualifica del Dirigente Ferie non godute Invalidità permanente da Infortunio e/o Malattia Servizi di Welfare Assistenza sanitaria Controversie individuali di lavoro
Passa da € 64.000 a € 70.000.
70.000
5.000,00
In coerenza con l’evoluzione organizzativa intervenuta in diverse imprese è stata superata la precedente articolazione contrattuale con l’unificazione dei due gradi gerarchici e contestuale soppressione delle tabelle economiche recanti gli scatti di anzianità.
E’ stato ribadito che le ferie vanno fruite e non monetizzate. In questo ambito, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro il Dirigente non avrà perciò diritto ad indennità sostitutiva delle ferie non godute relative ad anni precedenti a meno che non provi che tale mancato godimento sia riconducibile ad obiettive e comprovate necessità aziendali (al netto dei periodi di malattia)
E’ stata apportata una serie di modifiche ed integrazioni volte a rendere più chiaro ed esigibile il ristoro del danno da IP per infortuni o malattia(diritti degli eredi e definizione univoca di invalidità).
E’ prevista la messa a disposizione per ciascun Dirigente di un importo annuo di € 800 per la fruizione di servizi di Welfare (quali palestra, piscina, attività ricreative, socioculturali, etc) avvalendosi delle disposizioni di legge in materia. Su iniziativa dell’impresa ed in alternativa alla suddetta misura, tale importo potrà essere utilizzato per l’introduzione di un buono pasto giornaliero
I plafond sono stati mediamente aumentati del 4,80% ed è stata confermata la sospensione dell’erogazione delle prestazioni nel caso in cui venga prestata attività lavorativa presso altra Compagnia con estensione anche alle attività di consulenza.
In linea con quanto previsto dall’art. 412 ter c.p.c., sono state ridefinite le modalità da seguirsi per poter esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale.
Link all’articolo originale

News Fisco
Cash Pooling: Leva Strategica per Ottimizzare la Liquidità nei Gruppi Societari
Negli ultimi anni, per le società multinazionali, la gestione ottimale della liquidità è diventata strategica. Il cash pooling si è
