Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni introdotte dal testo del D.L. n. 119/2018, per ciò che concerne, nello specifico, la disciplina in materia di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Come noto, la norma recante la disciplina delle condizioni per l’accesso alla prosecuzione di programmi di Cigs per riorganizzazione e crisi aziendale consentiva la proroga dei suddetti programmi alle imprese, con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con organico superiore a 100 unità, in presenza di rilevanti problematiche occupazionali anche a livello territoriale, sino ad un limite massimo di 12 mesi per le riorganizzazioni o sino a un limite massimo di 6 mesi per le crisi, per gli anni 2018 e 2019.
A seguito, poi, dell’entrata in vigore del D.L. n. 119/2018, è stato abrogato il riferimento al requisito occupazionale (organico superiore a 100 unità) considerato che la rilevanza strategica dell’impresa, in base alla norma stessa, deve essere valutata anche a livello territoriale dalla regione o dalle regioni interessate, che sono chiamate a garantire le politiche attive del lavoro in favore dei lavoratori in esubero.
Altresì, è stata introdotta la possibilità, sempre in deroga ai limiti di durata complessiva e per specifica causale, di richiedere la proroga, sino al limite massimo di 12 mesi,dell’intervento di Cigs per la causale contratto di solidarietà, alle medesime condizioni già previste per le altre causali di crisi e riorganizzazione aziendale, qualora permanga, anche solo parzialmente, l’esubero di personale, già dichiarato nell’accordo per la riduzione concordata dell’orario di lavoro finalizzata ad evitare o ridurre il ricorso al licenziamento dei lavoratori in eccedenza del quale si intende chiedere la proroga. L’intervento può essere concesso nel limite delle risorse finanziarie già stanziate, per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
Il trattamento di integrazione salariale è da intendersi quale prosecuzione, senza soluzione di continuità, del trattamento di Cigs già riconosciuto all’impresa richiedente, mentre nelle ipotesi ora introdotte, il trattamento può essere riconosciuto in via transitoria, anche con soluzione di continuità a quelle imprese che abbiano concluso il precedente trattamento straordinario di integrazione salariale nel corso dell’anno 2018, purché nel frattempo l’esubero di personale non sia stato risolto anche attraverso procedure di licenziamento.
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