Trattamento fiscale dell’indennità t.f.m. dell’amministratore



Nel caso in cui il diritto al t.f.m. sia genericamente deliberato dall’assemblea prima dell’accettazione della carica, ma l’ammontare sia determinato dopo l’accettazione, l’indennità sarà deducibile per cassa e, di conseguenza, assoggettato a tassazione ordinaria in capo all’amministratore (Corte di Cassazione – Ordinanza 19 ottobre 2018, n. 26431)

FATTO


L’Agenzia delle Entrate ha emesso avviso di accertamento nei confronti della società recuperando a tassazione l’importo dedotto a titolo di accantonamento dell’indennità di fine mandato in favore degli amministratori secondo il principio di competenza. Su ricorso della società, i giudici tributari hanno confermato la legittimità della pretesa tributaria, ritenendo le indennità deducibili secondo il criterio di cassa.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE


Secondo l’orientamento consolidato, l’indennità per il trattamento di fine mandato (t.f.m.) dell’amministratore ha un diverso trattamento fiscale a seconda che la stessa risulti o meno da atto scritto avente data certa anteriore alla data di inizio del rapporto.
Ove tale condizione non sia soddisfatta, infatti, la società può dedurre il t.f.m. in base al criterio di cassa, ovvero all’atto del pagamento. Parallelamente, l’importo erogato concorre alla formazione del reddito complessivo dell’amministratore nel periodo d’imposta in cui è percepito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.
Viceversa, laddove il diritto al t.f.m. risulti da atto scritto avente data certa anteriore all’accettazione dell’incarico, l’indennità può essere dedotta dalla società per competenza nel periodo di accantonamento e, al momento dell’erogazione l’importo è assoggettato a tassazione separata in capo all’amministratore.
La questione controversa riguarda la deducibilità del compenso in base al principio di competenza nel caso in cui il diritto al compenso sia stato genericamente deliberato dall’assemblea prima dell’accettazione della carica da parte degli amministratori e ne sia stato determinato l’ammontare dopo l’accettazione.
La Corte di Cassazione ha evidenziato che, condizione necessaria perché possa essere applicato il principio di competenza è che vi sia l’accantonamento da parte della società delle somme relative al trattamento di fine mandato deliberate in favore dell’amministratore.
A tal proposito i giudici della Suprema Corte hanno precisato che ai fini della sussistenza dell’atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, che costituisce il presupposto per la deducibilità per competenza, non può ritenersi sufficiente una generica determinazione di attribuzione del t.f.m. all’amministratore in sede di nomina, senza specificazione del relativo importo.
In altri termini, ai fini della deducibilità col criterio di competenza, occorre che l’importo del t.f.m. sia determinato prima dell’inizio del rapporto con atto di data certa anche al fine di evitare, in termini generali, possibili abusi nella immediatezza della chiusura del bilancio.
Nella fattispecie esaminata, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari dichiarando l’indeducibilità delle somme accantonate a titolo di trattamento di fine mandato spettante ai componenti del consiglio d’amministrazione della società, poiché il diritto a percepire l’indennità di t.f.m. risultava da delibera di assemblea dei soci (marzo 2003), in cui gli amministratori avevano accettato la carica, mentre la stessa indennità risultava quantificata con successiva delibera (giugno 2003). In tal caso i giudici hanno riconosciuto la deducibilità secondo il criterio di cassa. Tuttavia, mancando qualunque precedente giurisprudenziale al riguardo, la Corte Suprema ha disposto la disapplicazione delle sanzioni, ritenendo che dalla stessa portata della normativa non risulta chiaro se il diritto all’indennità, che deve risultare da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, debba essere determinato genericamente quale diritto degli amministratori, senza specificazione del compenso, oppure se ne deve essere specificato l’importo prima dell’accettazione della carica. Si tratta, dunque, di incertezza normativa oggettiva che non ha il suo fondamento nell’ignoranza giustificata, ma nell’impossibilità, abbandonato lo stato d’ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria, stante anche la mancanza dì precedenti giurisprudenziali.





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