Addebito in fattura di IVA non dovuta: procedura di restituzione



Se il Fisco accerta in modo definitivo l’errata applicazione dell’IVA per un operazione non soggetta ad imposta, contestandone la detrazione in capo al cessionario/committente, il cedente/prestatore può ottenere la restituzione dell’imposta rimborsata al proprio cliente esclusivamente mediante apposita istanza all’amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate – Risposta ad interpello n. 66/2018).

FATTO


Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda l’ipotesi di una fattura emessa dal cessionario nei confronti del cedente per difetti riscontrati nell’impianto acquistato, con applicazione dell’IVA sull’importo pattuito.
In seguito ad accertamento fiscale, che ha stabilito la natura risarcitoria dell’operazione, e dunque l’illegittima detrazione dell’IVA addebitata in fattura, il cedente ha versato all’Erario il corrispondente importo, chiedendone il rimborso al cessionario, che nel frattempo aveva provveduto a versarla in sede di liquidazione periodica dell’IVA.
In questo caso, in cui si è verificata la restituzione dell’importo corrispondente all’IVA addebitata nella fattura di risarcimento dal cessionario al cedente, il cessionario ha chiesto chiarimenti sulla procedura per ottenere la restituzione dell’imposta non dovuta. In particolare, è stato chiesto se sia possibile regolarizzare la posizione chiedendo al cedente l’emissione di una nota di variazione, registrarla nei propri registri IVA e portarla in detrazione in sede di liquidazione periodica IVA (entro al massimo la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello del pagamento dell’IVA di rivalsa al cessionario/committente del servizio).

CHIARIMENTI DEL FISCO


Rispondendo all’istanza di interpello l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di ottenere la restituzione dell’IVA non dovuta con la procedura prospettata dal contribuente.
L’Agenzia ha evidenziato che secondo la normativa, Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa.
A tal proposito, a chiarito che la norma consente al cedente o prestatore di presentare la domanda di rimborso dell’IVA non dovuta, accertata definitivamente, entro due anni dalla restituzione, in via civilistica, al cessionario o committente. Per motivi di cautela fiscale e per evitare un indebito arricchimento del cedente/prestatore, il rimborso dell’IVA indebitamente versata è strettamente collegato alla restituzione al cessionario/committente di quanto erroneamente addebitato ed incassato a titolo di rivalsa. I due anni entro i quali presentare la richiesta di rimborso dell’IVA non dovuta decorrono dal momento in cui avviene la restituzione al cessionario/committente della medesima somma da lui versata per effetto di accertamento definitivo.





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