Nell’ipotesi in cui l’attività d’impresa nel suo complesso risulti in perdita, la disciplina della Patent Box consente di estrapolare la quota di reddito agevolabile determinando l’ammontare del beneficio spettante (Agenzia Entrate – risposta n. 74/2018).
L’emersione di una quota di reddito agevolabile ai fini della cd. Patent box derivante dallo sfruttamento economico degli intangible asset superiore all’utile civilistico, vale a dire a quello risultante dal bilancio di esercizio relativo alla medesima annualità, concorre alla determinazione della perdita fiscale.
In tal senso, risulta cosi possibile indicare in dichiarazione un reddito d’impresa ai fini della cui formazione viene dedotta una quota di reddito agevolabile, il cui ammontare complessivo eccede l’utile civilistico. Ne consegue l’azzeramento del reddito imponibile complessivo e il realizzo di una perdita fiscale di periodo.
Il risultato negativo che ne deriva, a prescindere dalla circostanza per cui sia determinato l’effetto premiale del regime agevolativo Patent Box, deve concorrere alla formazione del reddito dei periodi d’imposta successivi seguendo le ordinarie regole previste per il riporto in avanti delle perdite pregresse.
Risulta quindi legittimo indicare in dichiarazione una perdita fiscale derivante dalla circostanza che la quota di reddito agevolabile è superiore all’utile civilistico ed, pertanto, è possibile computare in diminuzione tale perdita nei periodi d’imposta successivi a quello in cui la stessa si è realizzata.
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