CCNL Metalmeccanica Cooperative – Disciplina dell’apprendistato





In fase di stesura definiva del testo del CCNL 26/1/2017 Metalmeccanica Cooperative, le parti hanno modifcato e integrato la normativa suul’apprendistato


In fase di stesura del CCNL 26/1/2017 per i lavoratori addetti alle aziende metalmeccaniche cooperative, le parti firmatarie ANCPL LEGACOOP, FEDERLAVORO e SERVIZI CONFCOOPERATIVE, AGCI PRODUZIONE E SERVIZI e FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL, hanno modificato la disciplina vigente dell’Apprendistato Professionalizzante e definito la nuova normativa sul contratto di apprendistato di I e III livello, nel rispetto dell’impegno assunto dalle stesse Parti, con la “Dichiarazione d’intenti” contenuta nell’Ipotesi di accordo 26/1/2017 per il rinnovo del CCNL di settore.


DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
1) Nel rispetto degli ultimi intereventi legislativi in materia, le parti hanno aggiornato i riferimenti della normativa sull’apprendistato professionalizzante, al D.Lgs. n. 81/2015.
2) Le parti hanno chiarito che ai fini dell’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante le qualifiche conseguibili sono quelle previste nelle categorie dalla 3.a (ad esclusione della 3.a Super) alla 9.a, con riferimento, per quest’ultima, ai lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
3) Anche agli apprendisti professionalizzanti, si applica con le decorrenze previste nel CCNL per tutti gli altri lavoratori, la normativa sulla Previdenza complementare, Assitenza Sanitaria e Welfare.
4) Al lavoratore che venga mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità, a decorrere dall’1/9/2018, il periodo di apprendistato sarà computato nella misura del 65%. Per il lavoratore in possesso di diploma di scuola media superiore inerente alla qualifica a fini contrattuali da acquisire, che venga mantenuto in servizio, ai fini della mobilità professionale di cui all’art. 1, lett. C), punto IV, Sezione quarta, Titolo II, il periodo di apprendistato sarà considerato utile in misura pari a 12 mesi.
5) Per quanto riguarda la decorrenza, la presente disciplina è parte integrante del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro di cui segue le sorti.


DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE


Durata
La durata del contratto, fermo restando le normative regionali, è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere inferiore a sei mesi e superiore a:
a) tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;
b) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;
c) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;
d) due anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato di cui all’art. 15, comma 6, del D.Lgs. n. 226/2005;
e) un anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell’ambito dell’indirizzo professionale corrispondente;
f) un anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.
In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui all’art. 41, comma 3 del D.Lgs. 81/2015, i datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi per il conseguimento della qualifica, del diploma professionale, per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico – professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo di cui all’art. 15, comma 6, del D.Lgs. n. 226 del 2005.
Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad un anno anche nel caso in cui, al termine dei suddetti percorsi, l’apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo.


Periodo di prova
Per l’assunzione in prova dell’apprendista è richiesto l’atto scritto. La durata del periodo di prova è pari 160 ore di presenza in azienda.
Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto senza l’obbligo di preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o giornate di presenza in azienda.


Inquadramento e Retribuzione
Ai soli fini della determinazione della retribuzione di riferimento, all’apprendista assunto con il contratto di cui all’art. 43 del D.Lgs. n. 81 del 2015, sarà attribuita convenzionalmente la III categoria del sistema di inquadramento del CCNL.
Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta all’apprendista una retribuzione pari al 10 per cento del minimo tabellare di cui al comma precedente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 43, comma 7, del D.Lgs. 81/2015.


La retribuzione per le ore di lavoro svolte dall’apprendista, oltre il c.d. “orario ordinamentale”, sarà determinata dall’applicazione delle percentuali di seguito riportate sul minimo tabellare della III categoria:







































Apprendistato per il conseguimento di:

Anno scolastico

Retribuzione delle ore di lavoro in azienda

Qualifica di istruzione e formazione professionale Secondo anno 55%
Terzo anno 60%
Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore Secondo anno 55%
Terzo anno 60%
Quarto anno 65%
(esclusivamente per i percorsi di istruzione statale quinquennale) Quinto anno 70%
Diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di le FP nell’ambito dell’indirizzo professionale corrispondente Anno unico 65%
Corso integrativo per l’ammissione all’esame di Stato Primo anno 65%
Secondo anno 70%
Certificato di specializzazione tecnica superiore Anno unico 70%


Ferie
All’apprendista sono riconosciute 4 settimane di ferie (30 giorni lavorativi fino a 16 anni compiuti) e 40 ore a titolo di PAR.


La retribuzione dei giorni di ferie sarà determinata nella stessa misura della retribuzione delle ore di lavoro.
Le ferie saranno fruite di norma in coincidenza con il periodo di sospensione dell’attività scolastica secondo il calendario dell’istituto.


Trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante
Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del D.Lgs. n. 226 del 2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, il contratto di apprendistato di primo livello può essere trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante. In caso di trasformazione non sarà ammesso il periodo di prova.
Ai fini della determinazione della durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante, le durate previste all’art. 2 di tale contratto saranno ridotte di 12 mesi.
L’anzianità convenzionale di cui all’ultimo comma del precedente art. 7 verrà riconosciuta in caso di mantenimento in servizio al termine dell’apprendistato professionalizzante.


Decorrenza
La presente disciplina è parte integrante del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro di cui segue le sorti e decorre dall’1/9/2018.


DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA
Durata
La durata del periodo di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dall’art. 45, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 81 del 2015.


Periodo di prova
Per l’assunzione in prova dell’apprendista è richiesto l’atto scritto. La durata del periodo di prova è pari alla durata ordinaria prevista dal contratto collettivo nazionale vigente per il livello di inquadramento iniziale.
Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto senza l’obbligo di preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o giornate di presenza in azienda.


Inquadramento e Retribuzione
Fermo restando quanto previsto dall’art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 81 del 2015, l’apprendista assunto con il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sarà inquadrato, anche ai fini retributivi ed in coerenza con il percorso formativo, come segue:
A) per i percorsi di durata superiore all’anno:
– per la prima metà del periodo di apprendistato: due livelli sotto quello di destinazione finale;
– per la seconda metà del periodo di apprendistato: un livello sotto quello di destinazione finale.
B) per i percorsi di durata non superiore all’anno:
– per il periodo di apprendistato un livello sotto quello di destinazione finale.
Gli apprendisti di cui al presente articolo potranno fruire, alle medesime condizioni in essere per tutti i dipendenti, dei servizi eventualmente offerti dall’azienda quali, a titolo esemplificativo, mensa e trasporti.


Previdenza complementare – Assistenza sanitaria – Welfare
Ai lavoratori di cui al presente contratto si applica quanto previsto agli artt. 15, 16 e 17, Sezione quarta, Titolo IV.


Decorrenza
La presente disciplina è parte integrante del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro di cui segue le sorti e decorre dall’1/9/2018.





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