Apprendistato professionalizzante con beneficiari di mobilità, regime contributivo differenziato




A seguito dell’emanazione della circolare Inps n in materia di regime contributivo applicabile all’assunzione in apprendistato, emerge un trattamento differenziato dei lavoratori beneficiari dell’indennità di mobilità ordinaria, in ragione della decorrenza dell’assunzione.


Con riferimento al regime contributivo per l’assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ordinaria o di un trattamento di disoccupazione, le attuali disposizioni normative si pongono in una prospettiva di sostanziale continuità rispetto al quadro normativo previgente (D.Lgs. n. 167/2011). Per i soli profili di novità, l’Istituto evidenzia quanto appresso.
A seguito dell’intervenuta abrogazione a far tempo dal 1° gennaio 2017 delle norme sulla mobilità, il seguente regime contributivo continua a restare in vigore solo per le assunzioni operate entro il 31 dicembre 2016 ed i cui effetti si protraggano dopo detto termine:
– per i primi 18 mesi, aliquota contributiva a carico del datore di lavoro nella misura prevista per gli apprendisti (10%), esclusa l’applicazione della contribuzione di finanziamento della NASpI;
– eventuale assoggettamento alla disciplina Cigo/Cigs o dei Fondi di solidarietà, con conseguente obbligo di versamento della relativa contribuzione di finanziamento;
– inapplicabilità della riduzione di 8,5 e 7 punti percentuali nei primi due anni di contratto e dell’azzeramento dell’aliquota a carico del datore di lavoro per i primi tre anni di contratto, per le assunzione operate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, a favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove;
– dal 19° mese, contribuzione datoriale è dovuta in misura piena, in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro, mentre quella a carico dell’apprendista nella misura del 5,84% solo per il periodo di residua durata del contratto di apprendistato;
– esclusione della conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione.
Per i percettori di mobilità assunti a far tempo dal 1° gennaio 2017, si applica invece il medesimo regime contributivo previsto per i lavoratori beneficiari di trattamento di disoccupazione:
– riduzione dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro alla misura prevista per gli apprendisti (10%) per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni o cinque per il settore artigiano, incrementata della contribuzione di finanziamento della NASpI, nella misura pari all’1,61%;
– eventuale assoggettamento alla disciplina Cigo/Cigs o dei Fondi di solidarietà, con conseguente obbligo di versamento della relativa contribuzione di finanziamento;
– applicazione della riduzione di 8,5 e 7 punti percentuali nei primi due anni di contratto a favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove;
– inapplicabilità dell’azzeramento dell’aliquota a carico del datore di lavoro per i primi tre anni di contratto, per le assunzione operate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, a favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove;
– esclusione della conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione.





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