È considerata artigiana l’impresa, esercitata dall’imprenditore artigiano, avente per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di servizi. L’impresa artigiana può essere costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci svolga prevalentemente lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro prevalga sul capitale.
E’ artigiana, inoltre, l’impresa (art. 3 legge 8 agosto 1985, n. 443, come aggiunto dall’art. 1, Legge 20 maggio 1997, n. 133), nel rispetto dei limiti dimensionali:
-costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio a condizione che il socio unico abbia i requisiti dell’imprenditore artigiano e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
-costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, a condizione che ciascun socio accomandatario abbia i requisiti dell’imprenditore artigiano e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.
L’ attività imprenditoriale artigiana potrà svolgersi in luogo fisso, presso l’abitazione dell’imprenditore o di uno dei soci in appositi locali o in altra sede scelta dal committente o in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
L’attività di un’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera di personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci, a condizione che siano rispettati i limiti di seguito riportati (art. 4 legge n. 443 del 1985):
– un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9, qualora l’impresa non lavori in serie. Il numero massimo dei dipendenti potrà essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
– un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5 qualora l’impresa lavori in serie, con lavorazione non del tutto automatizzata. Il numero massimo dei dipendenti potrà essere elevato a 12 se le unità aggiuntive siano apprendisti;
-un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16, qualora l’impresa svolga l’attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura. Il numero massimo dei dipendenti potrà essere elevato 40 se le unità aggiuntive siano apprendisti;
-un massimo di 8 dipendenti per l’impresa di trasporto;
– un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5 per le imprese di costruzioni edili. Il numero massimo dei dipendenti potrà essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Ai fini del calcolo dei dipendenti per il rispetto dei predetti limiti dimensionali:
– non sono computati per un periodo di 2 anni gli apprendisti che abbiano conseguito la qualifica e siano mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
– non sono computati i lavoratori a domicilio, a condizione che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa artigiana;
– sono computati i familiari dell’imprenditore, sebbene partecipanti all’impresa familiare, a condizione che svolgano la loro attività lavorativa prevalentemente e professionalmente nell’ambito dell’impresa artigiana;
-sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il lavoro prevalentemente personale nell’impresa artigiana;
– non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;
– sono computati i lavoratori dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
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