Via libera del Garante per la protezione dei dati personali al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che estende il cosiddetto “bonus cultura” ai ragazzi che compiono 18 anni nel 2018 (Garante per la protezione dei dati personali – Provvedimento n. 477/2018 e Nota n. 446/2018).
Lo schema prevede che la concessione della carta sia estesa anche ai giovani che compiono diciotto anni di età nell’anno 2018 (fermi i requisiti per i beneficiari, ossia l’essere residenti nel territorio nazionale e, ove previsto, in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità), prevedendo, di conseguenza, l’integrazione delle disposizioni sui termini per la registrazione e per il suo utilizzo.
I giovani potranno ricevere la carta elettronica, che consentirà loro di spendere fino a 500 euro in acquisti culturali (mostre, libri, musei, spettacoli, ecc.), purché in possesso dei requisiti già previsti per i beneficiari: essere residenti nel territorio nazionale e, ove previsto, in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità.
Il Garante non ha rilevato profili di criticità sulle modifiche al decreto che estende l’attribuzione e l’uso della carta elettronica al 2018, tuttavia ha richiamato l’attenzione su alcuni aspetti ancora irrisolti.
Ha espresso già in precedenza il parere di competenza in merito all’utilizzo della carta elettronica, una prima volta nel 2016 rispetto ai giovani che compivano diciotto anni di età nell’anno 2016, e successivamente all’estensione dei benefici economici della carta ai soggetti che compivano 18 anni nel 2017.
Nonostante quanto già osservato nei precedenti pareri rilasciati dall’Autorità per i bonus degli anni 2016 e 2017, le indicazioni sulle modalità di gestione e conservazione dei dati personali trattati, infatti, non risultano ancora disciplinate nel dettaglio.
In conseguenza, ritiene necessario che le “modalità e i tempi della gestione e conservazione dei dati personali”, con particolare riferimento alla realizzazione e gestione della “piattaforma informatica dedicata”, siano individuati nello schema di decreto all’esame o, in alternativa e al più presto, negli atti di attuazione già previsti dalla normativa vigente e sopra indicati, i cui schemi – opportunamente coordinati – devono essere trasmessi al Garante per il prescritto parere.
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