Forniti nuovi chiarimenti sui riflessi fiscali di una operazione di scissione parziale che hanno confermato la sua natura non abusiva se non vi è alcun vantaggio fiscale indebito (Agenzia Entrate – risposta 15 novembre 2018, n. 68).
In linea di principio, l’operazione di scissione è fiscalmente neutrale e per non sfociare in una operazione abusiva deve essere supportata da valide regioni di carattere organizzativo e gestionale e non deve aggirare alcuna disposizione normativa o principio dell’ordinamento tributario e, quindi, non deve essere finalizzata a conseguire vantaggi fiscali indebiti. Pertanto, non vi è di abuso di diritto ed è legittimamente attuabile se sussistono valide ragioni extrafiscali, anche di ordine organizzativo o gestionale che non sono dirette ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario, né tantomeno ad ottenere indebite riduzioni di imposte.
Resta fermo che l’operazione di scissione deve essere comunque effettuata nel rispetto delle prescrizioni normative contenute TUIR, relativamente anche a disciplinare la fiscalità dei soci, ed è sottoposta a registrazione con applicazione dell’imposta nella misura fissa di € 200.
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