Monitoraggio fiscale: quando non bisogna compilare il quadro RW

Il controllo fiscale sulle attività estere implica generalmente la compilazione del modulo RW (o W nel 730) per indicare asset finanziari, cripto-attività e rapporti tenuti all’estero. Tuttavia, questa obbligazione non è necessaria quando un intermediario finanziario residente assume il ruolo di sostituto d’imposta: le attività sono gestite o amministrate, i contratti sono stipulati con l’intermedio dell’intermediario, o i redditi esteri sono raccolti tramite intermediari residenti, purché applichino ritenute o imposte sostitutive.

Anche i contratti di amministrazione fiduciaria godono di tali semplificazioni. Nel caso degli immobili all’estero che non hanno subito variazioni nel periodo di imposta, non è necessario effettuare il controllo, sebbene rimanga obbligatorio il pagamento dell’IVIE o IVAFE. Queste esenzioni riguardano esclusivamente le obbligazioni di controllo, e non l’effettiva liquidazione delle imposte patrimoniali.

Se il modulo RW viene omesso pur esistendo una valida esenzione, si applicano solo le sanzioni per il mancato pagamento delle imposte patrimoniali, e non quelle per la violazione delle obbligazioni di monitoraggio fiscale.

Nota finale: Il paragrafo finale riguardante una funzione JavaScript di collegamento con Facebook non è rilevante per il contesto fiscale italiano ed è stato omesso.

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