Contestazione disciplinare e principio di immediatezza




In tema di contestazione disciplinare, il criterio di immediatezza deve essere inteso in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica natura dell’illecito, nonché del tempo occorrente per l’espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più è complessa l’organizzazione aziendale.


Lo ha ribadito la Corte di Cassazione pronunciandosi sul caso di un lavoratore licenziato per plurime irregolari condotte poste in essere nella qualità di responsabile di filiale.
La Corte di appello confermava la sentenza di primo grado, con la quale era stato respinto il ricorso del medesimo lavoratore, ritenendo che, dopo la lettera di contestazione, il dipendente aveva reso le proprie giustificazioni, escludendosi, pertanto, la violazione della procedura disciplinare per omessa concessione del termine a difesa del medesimo.
I giudici rilevava, inoltre, come la complessità degli accertamenti seguiti all’accertamento ispettivo rendesse congruo il termine di circa 2 mesi e mezzo intercorso tra l’acquisizione della documentazione presso la filiale e la formale contestazione degli addebiti.
Con ricorso in Cassazione, il lavoratore in questione censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la violazione della suddetta procedura disciplinare per mancata concessione del termine a difesa e nella parte in cui ha escluso la tardività della contestazione.
Orbene, nel rigettare il ricorso, la Corte di Cassazione ribadisce il prinicipio secondo il quale, il criterio di immediatezza della contestazione deve essere inteso “in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica natura dell’illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l’espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più è complessa l’organizzazione aziendale. Nel caso, la Corte di appello ha compiutamente verificato le attività svolte dal datore per avere una completa cognizione delle irregolarità poste in essere dal lavoratore, pervenendo ad una conclusiva valutazione di complessità delle medesime e di conseguente congruità del termine di circa 2 mesi e mezzo intercorso tra l’acquisizione della documentazione presso la filiale e la formale contestazione degli addebiti per cui è causa.






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