Nel caso di genitore convivente con i propri figli naturali, ma privi di una posizione tutelata, l’assegno per il nucleo familiare può essere erogato in relazione al rapporto di lavoro dell’altro genitore non convivente, fermo restando che il reddito da prendere in considerazione per l’erogazione della prestazione è quello del genitore convivente
Nell’ipotesi di figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, il diritto all’assegno per il nucleo familiare è riconosciuto solamente al genitore convivente con i figli, benchè non titolare di una propria posizione tutelata, ma in relazione al rapporto di lavoro dell’altro genitore non convivente, fermo restando che il reddito da prendere in considerazione per l’erogazione della prestazione è quello del genitore convivente. Nello specifico, il genitore naturale lavoratore dipendente o titolare di posizione tutelata, non convivente con i figli, ha titolo a presentare la richiesta di assegno per il nucleo familiare, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti; tuttavia, la prestazione viene erogata direttamente al genitore convivente. Per quanto concerne la quantificazione dell’ammontare dell’assegno, in sede di richiesta della prestazione, il genitore richiedente, nel quadro relativo all’indicazione dei dati reddituali dell’apposito modello di domanda (ANF/DIP – cod. SR16), non deve indicare l’ammontare e la natura dei propri redditi, bensì deve allegare alla domanda stessa una dichiarazione reddituale rilasciata sul modello ANF/FN – cod. SR65 del genitore naturale convivente con i figli. Quest’ultimo deve dichiarare l’ammontare e la natura dei redditi facenti capo al proprio nucleo da lui formato con i figli del lavoratore richiedente, nonchè fornire indicazione circa i dati necessari al pagamento della prestazione.
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