In caso di licenziamento collettivo, anche solo la gradualità delle operazioni di chiusura, e la permanenza, sia pur temporanea, di taluni lavoratori, finalizzata al completamento delle operazioni ultimative, richiede la applicazione di criteri di scelta predeterminati controllabili da tutti i soggetti interessati.
La Cassazione ha ripetutamente chiarito che “In tema di procedura di mobilità, la previsione, di cui all’art. 4, nono comma, legge n. 223 del 1991, secondo cui il datore di lavoro, nella comunicazione preventiva con la quale dà inizio alla procedura, deve dare una “puntuale indicazione” dei criteri di scelta e delle modalità applicative, comporta che, anche quando il criterio prescelto sia unico, il datore di lavoro deve provvedere a specificare nella detta comunicazione le sue modalità applicative, in modo che essa raggiunga quel livello di adeguatezza sufficiente a porre in grado il lavoratore di percepire perché lui – e non altri dipendenti – sia stato destinatario del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo e, quindi, di poter eventualmente contestare l’illegittimità della misura espulsiva”.
La Corte ha altresì specificato che anche nelle ipotesi in cui in caso di “licenziamento collettivo, l’impresa che intenda cessare l’attività e licenziare tutti i dipendenti salvo un gruppo individuato in base al possesso delle competenze professionali necessarie per il compimento delle operazioni di liquidazione, deve egualmente effettuare, a pena di inefficacia del licenziamento, la comunicazione di cui all’art. 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991 con la precisazione delle modalità di attuazione del criterio di scelta e la comparazione tra tutte le professionalità del personale in servizio rispetto allo scopo perseguito, senza che assuma rilievo l’unicità del criterio adottato ancorché concordato con le organizzazioni sindacali”.
I principi esposti evidenziano la finalità delle comunicazioni in questione, individuata nella necessità non solo del controllo sulla effettività della scelta adottata ma anche dei criteri di scelta dei lavoratori e delle modalità di concreta applicazione degli stessi, e ciò anche in ipotesi di un unico criterio che riguardi tutti i lavoratori e in un contesto di cessazione dell’attività e di azzeramento del personale.
In tal caso, infatti, anche solo la gradualità delle operazioni di chiusura, e la permanenza, sia pur temporanea, di taluni lavoratori, finalizzata al completamento delle operazioni ultimative, richiede la applicazione di criteri di scelta predeterminati controllabili da tutti i soggetti interessati. Nel caso di specie – ordinanza Cassazione n. 28034/2018 – peraltro, risulta che effettivamente la cessazione della attività è stata realizzata in via graduale e dunque con la necessità di individuare la correttezza nella applicazione dei criteri individuativi dei differenti tempi di operatività del licenziamento collettivo.

