DL sicurezza: Paesi di origine sicuri




La legge di conversione del DL sicurezza ha previsto l’adozione, con decreto ministeriale, dell’elenco dei Paesi di origine sicuri, aggiornato periodicamente e notificato alla Commissione europea.


Uno Stato non appartenente all’UE può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono:
atti di persecuzione
né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante,
né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Un Paese può essere considerato Paese di origine sicuro per il richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova.
La decisione con cui è rigettata la domanda di protezione internazionale, è motivata dando atto esclusivamente che lo stesso non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare dello stesso.
L’ufficio di polizia informa il richiedente che, laddove proveniente da un Paese designato di origine sicuro, la suddetta domanda può essere rigettata.
La domanda è considerata manifestamente infondata quando ricorra una delle seguenti ipotesi: il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale; il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine; il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti riguardanti la sua identità o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, ovvero ha dolosamente distrutto o fatto sparire un documento di identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l’identità o la cittadinanza; il richiedente è entrato illegalmente nel territorio nazionale, o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno, e senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso; il richiedente ha rifiutato di adempiere all’obbligo del rilievo dattiloscopico; il richiedente si trova nelle seguenti condizioni – commissione di crimini particolarmente gravi; espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza; si trova trattenuto in un centro di permanenza per i rimpatri.





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