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Forniti chiarimenti in materia da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL, nota 10 agosto 2026, n. 1829).
L’INL è intervenuto in ordine alla richiesta di “revisione” di un provvedimento di interdizione post partum. In particolare, l’Ispettorato nella nota in commento ha evidenziato che l’adozione del provvedimento presuppone la contemporanea sussistenza di due condizioni essenziali:
– da un lato, l’accertamento che le condizioni ambientali o le mansioni svolte risultino pregiudizievoli per la salute della lavoratrice o del bambino;
– dall’altro, l’impossibilità oggettiva di adibire la lavoratrice ad altre mansioni compatibili e prive di rischio.
Soltanto qualora non sia possibile né eliminare il rischio mediante interventi organizzativi, né procedere al cambio di mansione, trova applicazione la misura dell’interdizione dal lavoro.
Pertanto, ricevuta l’istanza, l’attività istruttoria – svolta dall’Ispettorato territorialmente competente- è diretta ad accertare la reale esposizione della lavoratrice a fattori di rischio, la natura delle mansioni esercitate e l’effettiva impossibilità di una diversa collocazione lavorativa.
All’esito di tale valutazione, effettuata anche sulla base degli elementi resi dalle parti, qualora risultino integrati i requisiti previsti dall’articolo 17, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 151/2001, l’Amministrazione emana il provvedimento di interdizione post partum.
La possibilità dell’autotutela
Il provvedimento di interdizione post partum presenta – per espressa disposizione di legge – natura di atto conclusivo e definitivo del procedimento amministrativo, poiché costituisce la determinazione finale con la quale l’Ispettorato territoriale del lavoro accerta la sussistenza dei presupposti previsti dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 151/2001 e dispone la conseguente astensione dal lavoro della lavoratrice, producendo immediatamente i propri effetti giuridici.
Tuttavia, la definitività dell’atto segna l’esaurimento dei rimedi amministrativi ordinari ma non comporta il venir meno del potere/dovere dell’amministrazione di riesaminare il proprio operato attraverso gli strumenti di autotutela previsti dagli articoli 21-quinquies e 21-nonies della Legge n. 241/1990, sussistendone i presupposti, e la cui scelta dovrà essere operata dall’ufficio che ha adottato l’atto, sulla base della tipologia di vizio riscontrato.
Resta inteso che l’esercizio del potere di autotutela richiede una ponderazione comparativa tra l’interesse pubblico alla sua rimozione o revisione e l’affidamento ingenerato nei soggetti che hanno confidato sugli effetti da esso prodotti.
Infine, l’Ispettorato segnala, laddove si intendesse percorrere la strada dell’annullamento dell’atto, che la giurisprudenza ha chiarito che, sebbene di regola l’annullamento ha effetti ex tunc sul provvedimento risultato illegittimo, quando la sua applicazione risulti incongrua e manifestamente ingiusta, tale regola deve poter trovare una deroga attraverso la limitazione parziale/totale della retroattività degli effetti o con la loro decorrenza ex nunc. In particolare, si è affermato che la normativa sostanziale e quella processuale non dispongono l’inevitabilità della retroattività degli effetti dell’annullamento di un atto in sede amministrativa o giurisdizionale (Sentenza CdS n. 2755/2011).

