I servizi resi dalla società consortile ai propri consorziati possono considerarsi esenti da IVA, in quanto, al netto delle prestazioni effettuate nei confronti del soggetto pubblico, l’attività principale della società consortile appare svolta, nel caso di specie, prevalentemente a favore dei propri consorziati. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Principio di diritto 02 novembre 2018, n. 9).
I servizi resi da una società consortile ad un soggetto pubblico non qualificabile come “consorziato” o “socio” devono considerarsi imponibili agli effetti dell’IVA, non potendo applicare la norma che prevede l’esenzione.
Qualora per i servizi resi al soggetto pubblico la società consortile non si proponga sul mercato, snaturando l’attività consortile, ma sia obbligata a svolgere tali attività, non potendosi sottrarre allo svolgimento dei progetti che, in base ad una specifica previsione normativa, il soggetto pubblico le commissiona in via esclusiva, appare coerente con la ratio della norma escludere i servizi in esame dal computo della prevalenza delle attività rese ai consorziati con pro-rata superiore al 10 per cento o verso terzi.
Fra le finalità della norma di esenzione in argomento vi è, infatti, quella di impedire l’applicazione dell’esenzione da IVA da parte dei consorzi che effettuino operazioni attive prevalentemente al di fuori del perimetro consortile, in violazione del precetto sulla distorsione della concorrenza.
Pertanto, i servizi resi dalla società consortile ai propri consorziati possono considerarsi esenti da IVA, in quanto, al netto delle prestazioni effettuate nei confronti del soggetto pubblico, l’attività principale della società consortile appare svolta, nel caso di specie, prevalentemente a favore dei propri consorziati.