Prestazioni non pensionistiche non riconosciute o parzialmente riconosciute: decadenza e prescrizione




Il quadro normativo generale per l’applicazione della decadenza dall’azione giudiziaria e della prescrizione del diritto per le prestazioni di disoccupazione non agricola nell’ambito della Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti.


Come noto, per le controversie in materia di prestazioni non pensionistiche, che insistono sulla Gestione delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, l’azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di decadenza di un anno che decorre, in via alternativa:
– dal giorno successivo alla decisione del ricorso amministrativo intervenuta entro il termine di 90 giorni dalla sua proposizione;
– dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale, in assenza di decisione da parte del Comitato medesimo;
– dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata emissione di un provvedimento da parte dell’Inps o nel caso in cui non venga proposto ricorso amministrativo entro i termini.
In ogni caso, deve essere fatto salvo il limite di 300 giorni a decorrere dalla data della domanda di prestazione, costituiti dai 120 giorni previsti per l’adozione del provvedimento, cui si aggiungono i 90 giorni per la proposizione del ricorso al Comitato provinciale e gli ulteriori 90 giorni per la relativa decisione, il quale rappresenta la soglia limite oltre la quale non è possibile spostare in avanti il dies a quo ai fini del computo dell’anno di decadenza. Nei suddetti casi, cioè, in considerazione della natura pubblicistica dei termini in materia, non è consentito lo spostamento in avanti del dies a quo per l’inizio del computo del citato termine decadenziale, con preclusione per le parti (sia per il privato che per l’Amministrazione) di derogare alla disciplina legale.
Il regime decadenziale qui esposto si applica alle sole ipotesi di richiesta dell’intera prestazione previdenziale. Diversamente, dal 6 luglio 2011, il termine di decadenza per proporre azione giudiziaria avente ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.
Quanto alla prescrizione, sempre da tale data, il termine è di cinque anni per i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni. Ne consegue che i ratei arretrati delle prestazioni di disoccupazione maturati dopo il 6 luglio 2011 si prescrivono in cinque anni.





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