Con la recente Sentenza n. 29290/2018, la Corte di Cassazione ha affermato che mentre in presenza di una fattura regolare opera una presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato, per cui se il Fisco intende contestare la deduzione dei costi e la detrazione dell’Iva ha l’onere di provarne l’illegittimità, nel caso in cui la fattura sia priva dei requisiti di contenuto formale l’onere di prova si inverte a carico del contribuente.
FATTO
L’Agenzia delle Entrate ha emesso avviso di accertamento nei confronti del contribuente contestando l’indebita deduzione dei costi e l’indetraibilità dell’IVA in relazione ad operazioni di facchinaggio, provvigioni corrisposte per attività di procacciamento di affari, ricerca di mercato e promozione vendite, a servizi di consulenza, spese di rappresentanza e ad acquisti di carburante, in considerazione della mancata indicazione in fattura dei requisiti di contenuto formale (quali natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto delle singole operazioni).
I giudici tributari hanno accolto il ricorso del contribuente osservando che non era necessaria la produzione di alcuna documentazione di supporto, in quanto non esisteva alcun elemento che rendeva incerta la prova fornita dalle scritture contabili regolarmente tenute e conformi ai criteri di inerenza; in particolare, tutti i costi ritenuti dall’Ufficio indeducibili erano di importo coerente con il volume di affari dell’impresa, regolarmente documentati, regolari sul piano civilistico e tributario e chiaramente connessi all’attività da cui l’impresa traeva i propri ricavi.
DECISIONE DELLA CASSAZIONE
Riformando la decisione dei giudici tributari, che avevano fatto ricadere in capo all’Amministrazione finanziaria l’onere di provare l’irregolarità delle fatture contestate, la Corte di Cassazione ha affermato che “quando esiste regolare fattura deve ritenersi operante la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato, con conseguente onere dell’Agenzia di fornire prova dell’indeducibilità per non inerenza del costo, sempre che la fattura sia redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dal decreto IVA”.
In proposito, i giudici della Corte Suprema hanno precisato che:
– in tema di imposte sui redditi, l’irregolarità della fattura, non redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dal decreto IVA, fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo; ciò consente all’amministrazione finanziaria di contestare l’effettività delle operazioni ad essa sottese e ritenere indeducibili i costi nella stessa indicati;
– in tema di IVA, ai fini della detrazione dell’imposta, è prescritta l’indicazione dell’entità e della natura dei servizi forniti, nonché della specificazione della data in cui è effettuata o ultimata la prestazione di servizi; ciò al fine di consentire all’Ufficio di controllare l’assolvimento dell’imposta dovuta e, se del caso, la sussistenza del diritto alla detrazione dell’Iva.
Senz’altro, ha aggiunto la Corte, l’Ufficio non si può limitare all’esame della sola fattura, ma deve tener conto anche delle informazioni complementari fornite dal contribuente, tenuto che la normativa comunitaria assimila a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale.
Incombe, tuttavia, su colui che chiede la detrazione dell’Iva l’onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, per conseguenza, di fornire elementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l’Ufficio ritenga necessari per valutare se si debba riconoscere, o no, la detrazione richiesta.
Nel caso esaminato, la Corte di Cassazione, ha ritenuto legittima la contestazione dell’Ufficio circa i requisiti di contenuto delle fatture contestate, in considerazione della mancata indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto delle singole operazioni ed, in particolare:
– della quantificazione dei lavori di facchinaggio-movimentazione della merce;
– dell’entità, modalità di espletamento e durata delle attività di procacciamento di affari, di promozione vendite etc., dei servizi di consulenza;
– della natura delle spese di rappresentanza.
In tal ipotesi, non è possibile ritenere sussistenti i requisiti per la deducibilità dei costi e per la detrazione dell’IVA in base alla mera regolarità formale della documentazione contabile, desumendo da ciò la prova della effettività, congruità, inerenza dei medesimi; al contrario, si realizza l’inversione dell’onere di prova a carico del contribuente.
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