L’Inps illustra le novità introdotte dalla legge 22 maggio 2017, n. 81. In particolare, fornisce istruzioni amministrative e operative in materia di diritto all’indennità di maternità o paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Nell’ottica di garantire un’adeguata tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e di favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato, la legge 22 maggio 2017, n. 81, ha introdotto rilevanti modifiche al T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.lgs n. 151/2001. Tali disposizioni sono entrate in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, ossia dal 14 giugno 2017.
Diritto all’indennità di maternità o paternità a prescindere dall’effettiva astensione lavorativa
Secondo il nuovo articolo 64 del T.U. – rubricato “Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335” – la tutela della maternità c.d. obbligatoria non è più condizionata, a differenza del previgente regime normativo, all’obbligo di astensione dall’attività lavorativa.
La riforma si applica sia agli eventi “parto” sia alle adozioni o affidamenti preadottivi nazionali o internazionali.
Ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità o paternità continua ad essere necessario il possesso, da parte del soggetto richiedente, del requisito contributivo delle tre mensilità, dovute o versate, comprensive dell’aliquota maggiorata, nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile.
Alla luce della riforma non risulta più necessario, ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità o paternità, produrre le dichiarazioni di astensione dall’attività lavorativa, conseguentemente, il percepimento di compensi nel periodo di corresponsione dell’indennità di maternità o paternità non preclude l’erogazione dell’indennità stessa.
Flessibilità del congedo di maternità
Per gli iscritti alla Gestione separata che vogliano astenersi dal lavoro durante i periodi di maternità/paternità, continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di flessibilità del congedo di maternità.
Tuttavia si precisa che, alla luce della novità normativa, non è più necessario produrre all’INPS la certificazione medica di cui al citato articolo 20, comma 1, che la lavoratrice deve comunque acquisire prima dell’inizio della flessibilità e produrre al proprio committente. Permane, invece, l’obbligo per la lavoratrice di comunicare all’Istituto la scelta di avvalersi della flessibilità, al fine di consentire l’individuazione del periodo di riferimento nel quale verificare la presenza dei tre mesi di contribuzione, che coincide con i dodici mesi interi precedenti l’inizio del diverso periodo di congedo richiesto dall’interessata.
Rinvio e sospensione del congedo di maternità o paternità
Per gli iscritti alla Gestione separata che vogliano astenersi dal lavoro durante i periodi di maternità/paternità, continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di rinvio e sospensione del congedo di maternità, di cui all’articolo 16-bis del T.U. Alla luce della novità normativa, l’Istituto però necessita delle sole comunicazioni della data di sospensione e della data di fine della sospensione.
Periodo transitorio
Le domande di indennità che hanno ad oggetto periodi di congedo di maternità o paternità ricadenti interamente o parzialmente nel periodo di vigenza della legge n. 81 del 22 maggio 2017 devono essere gestite nel seguente modo:
– sono indennizzabili, a prescindere dall’accertamento dell’effettiva astensione dall’attività lavorativa, i periodi di congedo di maternità o paternità iniziati in data coincidente o successiva alla data di entrata in vigore della riforma (14 giugno 2017);
– non sono indennizzati, a prescindere dall’accertamento dell’effettiva astensione dall’attività lavorativa, i periodi di congedo di maternità o paternità conclusi prima dell’entrata in vigore della riforma. Tali periodi, pertanto, sono indennizzati solo a fronte dell’effettiva astensione;
– sono indennizzati, relativamente ai periodi di congedo di maternità o paternità in corso di fruizione alla data di entrata in vigore della riforma (14 giugno 2017), i giorni antecedenti alla predetta data solo se accertata l’effettiva astensione dal lavoro, mentre i giorni successivi all’entrata in vigore della riforma devono essere indennizzati a prescindere dall’accertamento di tale astensione.
Si ricorda che i periodi di interdizione anticipata e prorogata, non essendo stati interessati dalla riforma, possono essere indennizzati solo a fronte di effettiva astensione dal lavoro.
Trattamento economico per congedo parentale
L’articolo 8, comma 8, della legge 22 maggio 2017, n. 81, ha abrogato il settimo e l’ottavo periodo dell’articolo 1, comma 788, della legge n. 296/2006, in materia di riconoscimento del diritto al congedo parentale per gli iscritti alla Gestione separata. Pertanto, a far data dall’entrata in vigore della riforma (14 giugno 2017), il congedo parentale per i lavoratori in questione è disciplinato dai commi 4, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 8. I mesi di congedo parentale fruibili dai lavoratori interessati aumentano quindi da tre a sei mesi. È stato altresì ampliato da uno a tre anni di vita o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore (in caso di adozioni o affidamenti preadottivi) l’arco temporale di fruizione del congedo parentale.
I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi. Pertanto, l’Istituto continuerà a far dichiarare al soggetto richiedente i periodi di congedo fruiti da se stesso o dall’altro genitore in una cassa o gestione non amministrata dall’INPS.
Le nuove disposizioni non prevedono la possibilità per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di fruire del congedo parentale non indennizzato.
Presentazione della domanda
Le domande di congedo di maternità o paternità e le domande di congedo parentale devono essere presentate in modalità telematica.
L’applicazione di acquisizione online è stata aggiornata per consentire, a partire dall’entrata in vigore della legge n. 81/2017, ossia dal 14 giugno 2017, sia l’acquisizione di periodi di congedo parentale con giorni eccedenti tre mesi e fino a sei mesi sia di periodi superiori ad un anno e fino a tre anni di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale. L’applicazione “Domande di maternità online”, disponibile sulla Intranet nell’area “Prestazioni a sostegno del reddito”, è stata aggiornata con le seguenti voci del menù: “Manuali utente”, “Informazioni” e “Liste”.
Regime fiscale
Ai sensi dell’articolo 6 del TUIR l’indennità in argomento, percepita in sostituzione di una delle categorie di reddito ivi indicate, costituisce reddito della stessa categoria di quello sostituito.
Pertanto, ove dovute, all’atto del pagamento l’Istituto effettua la ritenuta alla fonte ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 600/73, con l’applicazione delle aliquote previste dall’articolo 11 del TUIR, il riconoscimento delle detrazioni d’imposta di cui all’articolo 13 del TUIR e il riconoscimento delle eventuali detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del TUIR se richieste.
(Circ. Inps n. 109/2018).
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