Soggetti all’imposta di registro nella misura proporzionale del 9% e alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro gli atti di trasferimento degli immobili o complessi immobiliari oggetto dei piani di recupero (Agenzia delle Entrate – Risposta 14 novembre 2018, n. 67).
Il piano di recupero è uno strumento attuativo che nasce per adattare il tessuto edilizio e urbanistico esistente a finalità specifiche, costituendo uno strumento complesso avente come fine l’eliminazione di particolari situazioni di degrado e quindi la previsione di interventi su edifici da recuperare o risanare, valutando la compatibilità del tessuto preesistente con le nuove esigenze urbanistiche.
Precedentemente, nell’ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purché convenzionati ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicavano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa.
A decorrere dal 1° gennaio 2014, è stata disposta la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie.
Pertanto, per effetto della soppressione, anche i trasferimenti di beni immobili effettuati nei confronti di soggetti che attuano l’intervento di recupero non sono più soggetti ad un regime fiscale agevolato.
Agli stessi non può essere neanche esteso un altro regime agevolativo che si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.
Ne consegue che l’atto avente ad oggetto il trasferimento di un complesso immobiliare recuperato non può beneficiare del trattamento di favore, ma è sia soggetto all’imposta di registro nella misura proporzionale del 9% e alle imposte ipotecaria e catastale ciascuna nella misura fissa di 50 euro.
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