In GU l’elenco delle tipologie di trattamenti soggetti a valutazione d’impatto




Pubblicato in G.U. l’elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto.


Ai sensi degli articoli 35, paragrafo 4, e 57, paragrafo 1, lettera k), del RGPD fermo restando quanto indicato nelle «Linee guida in materia di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento “possa presentare un rischio elevato” ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679» del Gruppo di lavoro art. 29 («WP 248, rev. 01») è individuato l’elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da sottoporre a valutazione d’impatto. Trattasi di:
1. Trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attività predittive effettuate anche on-line o attraverso app, relativi ad «aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l’affidabilità o il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti dell’interessato».
2. Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono «effetti giuridici» oppure che incidono «in modo analogo significativamente» sull’interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere.
3. Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l’osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso app, nonché il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della società dell’informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d’uso e ai dati di visione per periodi prolungati.
4. Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale: si fa riferimento, fra gli altri, ai dati connessi alla vita familiare o privata, o che incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato.
5. Trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti.
6. Trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili. 
7. Trattamenti effettuati attraverso l’uso di tecnologie innovative, anche con particolari misure di carattere organizzativo ogniqualvolta ricorra anche almeno un altro dei criteri individuati nel WP 248, rev. 01.
8. Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche.
9. Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l’incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento.
10. Trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 RGPD oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’art. 10 RGPD interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse.
11. Trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento.
12. Trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento.





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