IRAP: i compensi per i servizi altrui




Ai fini IRAP, non assumono rilevanza i compensi corrisposti dal professionista al commercialista non dipendente per la tenuta della contabilità (Corte di Cassazione – Sez. trib. – Ordinanza 22 novembre 2018, n. 30225).

La Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP che in materia di IRAP ha dichiarato l’insussistenza del presupposto impositivo del reddito del professionista ingegnere.
La Cassazione evidenzia che dal ricorso e dalla sentenza impugnata non emerge che il contribuente abbia uno studio professionale e si sia avvalso di dipendenti o collaboratori, né che abbia impiegato beni strumentali eccedenti secondo l’id plerumque accidit il minimo indispensabile per esercitare l’attività in assenza di organizzazione.
Secondo la Corte, la CTR ha, infatti, accertato l’inesistenza della prova che il contribuente abbia esercitato la propria attività professionale avvalendosi di dipendenti e collaboratori, rilevando, altresì, che i compensi erogati a terzi, riscontrati dall’Ufficio, di ammontare non rilevante, riguardano professionisti esterni, ossia commercialisti; a fronte di tale accertamento in fatto, l’Amministrazione non ha allegato alcun elemento da cui possa desumersi che quei compensi concernono prestazioni diverse da quelle di professionisti esterni e siano relativi a prestazioni continuative svolte da parte di collaboratori.
Non assumono rilevanza, ai fini della ricorrenza del presupposto dell’autonoma organizzazione del contribuente, i compensi corrisposti a commercialista non dipendente per la tenuta della contabilità. Ciò perché l’attività remunerata dal professionista per attività diversa da quella nella quale opera non può incidere sul requisito dell’autonoma organizzazione, semmai qualificandosi come necessaria alla gestione minimale di qualunque attività professionale, soprattutto se correlata alla tenuta della contabilità, per la quale è richiesto necessariamente un apporto tecnico in ragione delle responsabilità che sul professionista incombono anche dal punto di vista fiscale.






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