Lavoro intermittente e imprese alimentari artigiane




Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato con qualunque lavoratore nelle situazioni individuate dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e/o aziendale e, indipendentemente dal tipo di attività, con soggetti di età inferiore a 24 anni oppure di età superiore a 55 anni. Le imprese alimentari artigiane possono stipulare tale tipo di contratto per le mansioni di cameriere e per il personale di servizio e di cucina solo se operanti nel settore dei “pubblici esercizi in genere”.


Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.
Tale contratto, secondo l’art. 13, D.Lgs. n. 81/2015, può essere stipulato con qualunque lavoratore nelle situazioni individuate dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e/o aziendale e, indipendentemente dal tipo di attività, con soggetti di età inferiore a 24 anni (in ogni caso le prestazioni a chiamata si devono concludere entro il 25esimo anno) oppure di età superiore a 55 anni.
In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tuttavia, fino alla sua emanazione, è possibile continuare a rifarsi alle attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923 al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente.
In ogni caso, con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Tra gli adempimenti del datore di lavoro per procedere alla assunzione del lavoratore intermittente, oltre alla Comunicazione obbligatoria, prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata: attraverso il servizio informatico reso disponibile nel portale cliclavoro; via email, dopo aver scaricato il modello UNI intermittente, all’indirizzo PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it; oppure tramite l’App Lavoro Intermittente.
È prevista, inoltre, lamodalità di invio tramite SMS esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione.
Circa i dubbi sollevati rispetto alla possibilità di far rientrare o meno le attività di ristorazione senza somministrazione, non operanti nel settore dei pubblici esercizi bensì in quello delle imprese alimentari artigiane (es. pizzerie al taglio, rosticcerie, etc.), tra le attività indicate al punto 5 della tabella predetta, il Ministero del lavoro – con risposta ad Interpello 30 gennaio 2018, n. 1 – ha precisato che, al punto n. 5, vengono individuate le prestazioni svolte da: “camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarità del caso, a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all’art. 6 del reg. 10 settembre 1923, n. 1955”. Tale terminologia evidenzia che è possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente qualora ricorrano le due condizioni indicate al citato punto 5: una di tipo soggettivo e una di tipo oggettivo. In tal senso è necessario che i lavoratori siano impiegati come camerieri o personale di servizio e di cucina e che l’attività sia resa nelle strutture espressamente richiamate. Per cui il tenore letterale utilizzato al punto 5 non consente di estendere la nozione di “esercizi pubblici in genere” anche alle imprese artigiane alimentari non operanti nel settore dei pubblici esercizi. Di contro, l’utilizzo è ammesso laddove le imprese in citate, pur non rientrando nel Codice ATECO del settore in questione, svolgano attività proprie dei pubblici esercizi, applicando i relativi contratti collettivi.





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