Mancato calcolo dei contributi per volontà aziendale: concorso di responsabilità del professionista




Ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti di un professionista, rilevano le modalità di svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione; di qui, la richiesta di svolgere un’attività al di sotto di tale parametro, anche se riconducibile al cliente, non vale ad esonerare il professionista dal suo ambito di responsabilità


Una Corte d’appello territoriale aveva ritenuto un professionista responsabile per inadempimento del suo dovere di diligenza professionale che impone il rispetto della normativa cogente di settore rientrante nella sfera di sua specifica competenza, seppur in concorso con la società, poi fallita, atteso che la sua condotta negligente era stata assecondata e voluta dal soggetto danneggiato, e valutando il concorso nella misura del 50%, con corrispondente riduzione del danno preteso a titolo risarcitorio. Nel caso specifico, era emersa la responsabilità contrattuale del commercialista in quanto lo stesso non avrebbe dovuto considerare la volontà della cliente società edile, poi fallita, di non pagare i contributi dei lavoratori dipendenti per i giorni di assenza non retribuita, cui era poi seguito l’accertamento dell’Inps e il pagamento di sanzioni e interessi.
Ricorre così in Cassazione il professionista dolendosi del fatto che l’inadempimento del contratto professionale fosse dipeso dalla società committente, assumendo il comportamento tenuto dalla società cliente di per sé idoneo a interrompere il nesso causale sussistente tra l’errore del professionista e il pregiudizio conseguente patito dalla società cliente.
Per la Suprema Corte il ricorso è infondato. Le obbligazioni inerenti l’esercizio dell’attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei suoi confronti, rilevano le modalità di svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione in relazione alla prestazione resa, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente. La richiesta di svolgere un’attività al di sotto di questo parametro di diligenza, anche se riconducibile al medesimo cliente creditore, non vale ad esonerare il professionista dal suo ambito di responsabilità.





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