Con la recente Ordinanza n. 30791 del 28 novembre 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che il disconoscimento di un credito d’imposta non può avvenire tramite l’emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d’imposta o quanto meno bonario.
La controversia all’esame della Corte di Cassazione riguarda la cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo di imposte, conseguente al disconoscimento di un credito d’imposta nell’ambito di un controllo formale della dichiarazione.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso del contribuente osservando che il potere attribuito agli Uffici finanziari, in sede di controllo automatizzato della dichiarazione, è esercitabile soltanto quando l’errore sia rilevabile “ictu oculi” a seguito di mero riscontro cartolare delle dichiarazioni presentate, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo, non abbisognevoli di alcuna istruttoria e correggibili dall’amministrazione anche a vantaggio del contribuente. Allorché sia, invece, necessaria un’indagine interpretativa della documentazione allegata, ovvero una valutazione giuridica della norma applicata, come nel caso di specie, la menzionata disposizione non è attivabile, occorrendo in tali casi un atto d’accertamento esplicitamente motivato.
Confermando la decisione dei giudici tributari, la Corte di Cassazione ha affermato in proposito il principio secondo cui in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta, sulla base del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicché il disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un credito d’imposta non può avvenire tramite l’emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d’imposta o quanto meno bonario.
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