Ai contributi versati da una consociata all’altra che non configurano una remunerazione per una specifica prestazione di servizi imponibile, non può essere applicata l’IVA (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 02 novembre 2018, n. 60)
Ai fini Iva costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.
In materia di trattamento ai fini Iva degli aggiustamenti da transfer pricing, i contributi/aggiustamenti, erogati da una società del gruppo a favore di un’altra, che non costituiscono un corrispettivo versato per un’obbligazione di fare, non fare o permettere, non sono rilevanti ai fini Iva.
Tra l’altro, con riferimento al caso di specie, dall’Accordo tra le due società non sembra ricavarsi un legame diretto tra i predetti contributi/aggiustamenti corrisposti tra le parti e le singole cessioni di beni effettuate tra le medesime. Conseguentemente, gli importi di cui trattasi devono intendersi, in linea di principio, non rilevanti ai fini Iva e, pertanto, non possono essere considerati come variazioni in aumento o in diminuzione della base imponibile delle medesime transazioni.
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