Prestazioni in regime di convenzione tra ex Enpals, FPLD e CD/CM: supplementi e pensioni supplementari




L’Inps fornisce indicazioni e chiarimenti in merito alle ipotesi di definizione dei supplementi di pensione e delle pensioni supplementari nei casi di contribuzione, versata in epoca successiva al pensionamento, accreditata presso le gestioni previdenziali del FPLS e del FPSP (gestioni ex Enpals), del FPLD e quelle autonome Inps.


La contribuzione ex Enpals e/o la contribuzione FPLD versata o accreditata dall’iscritto in epoca successiva al pensionamento, conseguito in regime di convenzione tra le due sopra citate, a carico della gestione che sia risultata competente alla concessione della prestazione, dà diritto, a richiesta dell’interessato, al supplemento di pensione che è posto a carico della gestione che ha concesso il trattamento principale.
Analogamente, in caso di prestazioni pensionistiche liquidate sia a carico della gestione ex Enpals sia a carico del FPLD, senza l’applicazione di accordi in convenzione, ossia con il solo utilizzo della contribuzione versata o accreditata presso una sola gestione, la contribuzione ex Enpals e/o la contribuzione FPLD versata o accreditata in epoca successiva, può dare origine al riconoscimento di supplementi di pensione a carico della gestione che ha concesso la prestazione principale.
Ai fini della liquidazione del trattamento previdenziale, la cumulabilità della contribuzione versata o accreditata presso la gestione autonoma dei CD/CM con la contribuzione di altre forme previdenziali di assicurazione obbligatoria, riguarda anche quella della gestione ex Enpals. Tuttavia, nelle ipotesi di riconoscimento di supplementi di pensione ovvero di pensione supplementare in presenza di prestazioni liquidate a carico della gestione ex Enpals o della gestione autonoma CD/CM, è necessario distinguere tra le seguenti casistiche:
– pensione liquidata a carico della gestione ex Enpals. A seguito di ulteriore contribuzione ex Enpals versata o accreditata successivamente al pensionamento, può essere riconosciuto il supplemento a carico della gestione medesima. Non è disciplinato, invece, il riconoscimento del supplemento nell’ipotesi in cui la contribuzione, dopo il pensionamento, sia versata o accreditata presso la gestione autonoma CD/CM. In tale circostanza, tuttavia, a domanda dell’interessato, può essere concessa una pensione supplementare a carico della gestione autonoma CD/CM.
– pensione liquidata a carico della gestione autonoma CD/CM. La contribuzione successiva al pensionamento versata o accreditata alla gestione ex Enpals, a richiesta dell’interessato, può essere utilizzata per la liquidazione di una pensione supplementare dalla gestione ex Enpals.





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