No all’abuso del diritto per l’operazione di scissione parziale




Valutazione anti-abuso di scissione parziale del ramo immobiliare a favore della società controllante fatta dal Fisco (Agenzia delle entrate – Risposta n. 75 del 20 Novembre 2018)

Nel documento in oggetto la fattispecie sottoposta all’esame anti-abuso riguarda la scissione parziale del ramo immobiliare a favore della società controllante con lo scopo di separare l’attività immobiliare da quella caratteristica. L’operazione di scissione avviene mediante lo scorporo, a valori contabili, di asset immobiliari della società scissa in favore del socio unico.
In linea di principio, l’operazione di scissione è fiscalmente neutrale e il passaggio del patrimonio della società scissa alla società beneficiarie che non usufruisce di un sistema di tassazione agevolato, non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa.
In particolare, i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla scissa alla società beneficiaria, mantenuti provvisoriamente latenti dall’operazione in argomento, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all’impresa, ossia, verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
L’operazione di scissione parziale del ramo immobiliare in favore del socio unico non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni tributarie o con i principi dell’ordinamento tributario.
La scissione in esame, al pari dell’assegnazione degli immobili al socio che avrebbe potuto altrettanto in alternativa effettuarsi, appaiono, infatti, entrambe operazioni fisiologicamente idonee e, perciò, poste su un piano di pari dignità, a consentire la separazione dell’attività industriale e commerciale da quella immobiliare.
Ai fini dell’imposizione indiretta, si fa presente che:
– le operazioni di scissione societaria, così come quella oggetto di esame, sono sottoposte a registrazione con applicazione dell’imposta nella misura fissa di Euro 200;
– le società beneficiarie della scissione effettuano la rettifica della detrazione IVA, qualora sussistano i presupposti.





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