Per il Fisco gli assegni per lo svolgimento della leva civica volontaria regionale sono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente (Agenzia delle entrate – Risposta 22 novembre 2018, n. 82)
In merito alla qualificazione reddituale dei compensi percepiti per il servizio di volontariato civile, in mancanza dei presupposti che consentano di configurare il rapporto di impiego dei volontari come un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente, le somme percepite per il servizio di volontariato civile, ai sensi della normativa di settore, devono essere qualificate quali redditi di collaborazione coordinata e continuativa ovvero redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Ne consegue che il sostituto d’imposta deve operare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto rilasciare la certificazione unica e presentare la relativa dichiarazione (modello 770) applicare l’IRAP.
La disciplina prevista per il servizio civile universale, non si applica anche gli assegni percepiti per lo svolgimento della Leva civica volontaria regionale i quali non sono esenti da imposizioni tributarie, al pari degli assegni del servizio civile universale. Le disposizioni riguardanti i volontari hanno come unici destinatari i volontari del servizio civile universale.
Sulla base delle osservazioni svolte, quindi, si ritiene che gli importi percepiti derivanti dal contratto di Leva civica volontaria regionale siano produttivi di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Tali importi in quanto redditi derivanti dalle collaborazioni coordinate e continuative concorrono alla formazione del reddito complessivo del percipiente.
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