Non scatta con il solo lavoro in nero l’accertamento induttivo




Il metodo induttivo di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria è legittimo in caso di irregolarità formali delle scritture contabili così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili i dati in esse esposti (CORTE DI CASSAZIONE – Sez. trib. – Ordinanza 10 ottobre 2018, n. 24995).

Nella fattispecie posta all’esame della Suprema Corte, la società contribuente impugnò un avviso d’accertamento con cui furono recuperate a tassazione maggiori imposte ai fini irpeg e iva, sul rilievo che l’impresa aveva conseguito ricavi superiori a quelli dichiarati (anche col confronto con lo studio di settore) avendo impiegato due lavoratori non regolarizzati e che ciò aveva compromesso l’attendibilità delle scritture obbligatorie.
La Ctp accolse il ricorso della società ritenendo insussistenti i presupposti dell’accertamento induttivo, in quanto l’ufficio non aveva sollevato contestazioni in ordine alla documentazione contabile consegnata dalla società in risposta al questionario relativo allo studio di settore, non avendo l’ufficio instaurato il contraddittorio durante il procedimento di verifica. L’Agenzia delle entrate propose appello; si costituì il contribuente.
La Ctr accolse l’impugnazione, osservando che: le maggiori imposte iva scaturivano dalle infedeli dichiarazioni del contribuente; la Ctp si era riferita a diversa normativa non pertinente (riguardante l’inattendibilità delle scritture contabili obbligatorie fino all’approvazione degli studi di settore); le contestazioni mosse dal contribuente erano solo apparenti rispetto alle omissioni segnalate nell’avviso impugnato.
La società ha proposto ricorso per cassazione. Il ricorso va accolto in quanto le uniche irregolarità contabili che hanno legittimato l’accertamento induttivo hanno riguardato le posizioni non regolarizzate di due lavoratori dipendenti, peraltro per brevi periodi (cui è seguita la regolarizzazione).
In particolare, secondo un consolidato orientamento, in caso di irregolarità formali delle scritture contabili così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili i dati in esse esposti, è legittimo il ricorso al metodo induttivo di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, nonché l’impiego, ai fini della determinazione dei maggiori ricavi, “dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, tra i quali sono compresi il volume di affari dichiarato dallo stesso contribuente e la redditività media del settore specifico in cui opera l’impresa sottoposta ad accertamento”.
Nel caso concreto, nell’avviso d’accertamento sono state contestate alla società ricorrente le omissioni consistite nella tenuta del libro-matricola in modo irregolare, la presentazione del modello 770 infedele e il mancato versamento di ritenute e dallo stesso avviso impugnato non è dato evincere la sussistenza di ripetute e gravi irregolarità contabili se si considera altresì che non è incontestato che i due lavoratori dipendenti assunti irregolarmente furono poi oggetto di regolarizzazione contributiva a distanza di breve periodo dall’assunzione (il primo dopo dieci giorni e il secondo dopo circa cinque mesi). Pertanto, le suddette omissioni, poiché non gravi e ripetute, non avrebbero potuto legittimare l’accertamento induttivo puro.





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad