Non essendo previsto alcun vincolo di permanenza nel regime di vantaggio per coloro che già lo applicavano prima del 31 dicembre 2014, si può scegliere – avendone i requisiti – di applicare per l’anno 2018 il regime forfetario. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 20 novembre 2018, n. 72).
Nel documento in oggetto il contribuente istante ha avviato un’attività di consulenza amministrativa nel 2014 avvalendosi del “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, avendone, a suo avviso, i requisiti, chiede ora se possa aderire al regime forfetario.
Il “regime forfetario” di determinazione del reddito è modulato in ragione della tipologia di attività esercitata e dei ricavi o compensi realizzati. (legge 23 dicembre 2014, n. 190).
In particolare, al verificarsi dei presupposti disposti dalla norma, sul reddito determinato forfetariamente, tenendo conto del tipo di attività svolta, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle relative addizionali nella misura del 15 per cento – ridotta al 5 per cento per i primi 5 anni di attività.
Al fine di razionalizzare i regimi di favore disposti per i contribuenti di minore dimensione, è stata prevista l’abrogazione dei previgenti regimi (regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo; regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità; regime dei contribuenti minimi ed il naturale passaggio al regime forfetario). Con riguardo al solo regime fiscale di vantaggio, tuttavia, è stato disposta una deroga, prevedendo che i soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età. Successivamente è stato poi prorogato per il periodo d’imposta 2015. Il regime di vantaggio è stato, quindi, definitivamente abrogato a partire dal 1° gennaio 2016.
I contribuenti che già applicavano il regime di vantaggio potevano continuare ad avvalersene fino alla naturale scadenza (compimento del quinquennio ovvero del trentacinquesimo anno di età) oppure transitare nel regime forfetario fruendo, altresì, dell’aliquota del 5 per cento per gli anni che residuavano alla fine del quinquennio, poiché “fino al 31 dicembre 2014, il regime fiscale di vantaggio, era il regime naturale dei contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalla relativa disciplina, che potevano accedervi senza porre in essere particolari adempimenti preventivi”, coloro che sceglievano di rimanervi negli anni successivi non erano soggetti al vincolo di permanenza che normalmente ricorre in caso di opzione per un regime d’imposta diverso da quello naturale.
Il regime di vantaggio è, infatti, diventato opzionale e, quindi, vincolante per almeno un triennio, solo per coloro che hanno iniziato l’attività nel 2015 e hanno deciso di avvalersene.
Tutto ciò premesso, non essendo previsto alcun vincolo di permanenza nel regime di vantaggio per coloro che già lo applicavano prima del 31 dicembre 2014, l’istante può scegliere – avendone i requisiti – di applicare per l’anno 2018 il regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014.
Peraltro, avendo avviato la propria attività nel 2014, l’istante può, altresì, usufruire dell’aliquota del 5 per cento per i periodi che residuano al compimento del quinquennio (ossia per il solo anno 2018).