Prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici




Con riferimento al prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici, l’Inps comunica l’esito dello svolgimento dell’attività di monitoraggio e fornisce indicazioni per la liquidazione.


La legge 27 dicembre 2017, n. 205, all’art. 1, co. 154, reca disposizioni in materia di prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici. Con successivo messaggio sono state fornite indicazioni in merito alla presentazione delle domande di prepensionamento entro il 2 marzo 2018 e con circolare n. 89/2018 sono state fornite istruzioni con particolare riferimento alle modalità di gestione delle domande, alla decorrenza della prestazione e al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa.
Con note Pei alle Direzioni regionali e di Coordinamento metropolitano interessate sono state poi trasmesse le domande di competenza nonché ulteriori indicazioni operative al fine dello svolgimento dell’attività di monitoraggio.
Accertata la capienza, anche prospettica, degli stanziamenti previsti dall’art. 1, co. 154 cit., le Direzioni interessate possono, procedere alla liquidazione del trattamento pensionistico per le domande per cui è stato comunicato il possesso dei requisiti a seguito delle citate note PEI. Allo stesso modo potrà procedersi anche per le domande al momento comunicate come giacenti qualora, a seguito di ulteriori verifiche, sia constatata la ricorrenza dei previsti requisiti in quanto la capienza degli stanziamenti è stata già verificata anche con riferimento alle predette posizioni.
Qualora alla formazione della provvista contributiva abbiano concorso, in maniera determinante per il raggiungimento del requisito contributivo, periodi riconosciuti a seguito di costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338/1962, le Direzioni regionali e di Coordinamento metropolitano avranno cura, prima della liquidazione del trattamento pensionistico, di sottoporre a controllo di secondo livello le relative pratiche di costituzione della rendita in parola.
Il prepensionamento deve essere calcolato con le regole ordinarie:
– la decorrenza deve essere fissata dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e non dal mese successivo alla data di presentazione della domanda;
– l’anzianità contributiva effettivamente posseduta va incrementata di un MASSIMO di 156 settimane da accreditare a titolo di beneficio.
La liquidazione deve essere effettuata con la procedura IVSREING.
Le strutture interessate avranno cura di comunicare alla casella di posta elettronica prepensionamento.editoria@inps.it il completamento delle operazioni (Messaggio n. 3964/2018).






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