Siglato il 30/10/2018, tra la CNA FEDERMODA, la CNA PRODUZIONE, la CNA ARTISTICO E TRADIZIONALE, CONFARTIGIANATO MODA, la CONFARTIGIANATO CHIMICA, la CONFARTIGIANATO CERAMICA, la CASARTIGIANI, la CLAAI e la FILCTEM-CGIL, la FEMCA-CISL, la UILTEC-UIL, l’accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti della Piccola e Media Industria Moda – Chimica Ceramica – Decorazione Piastrelle in Terzo Fuoco. Diritto alle prestazioni della bilateralità La bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi dell’artigianato e delle PMI è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto erogo prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all’interno dei contratti collettivi di categoria. (questo importo è comprensivo dei 34 € stabiliti ai sensi della legislazione vigente e della quota relativa alla gestione). Inoltre, sulla base dell’Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30/6/2010 recepito dalle parti firmatarie del presente accordo di rinnovo si stabilisce che: Integrazioni disciplina apprendistato professionalizzante Sezione Moda Poiché i livelli 2° Bis e 3° Bis non sono autonomi ma differenziazioni economiche dei livelli 2° e 3°, le parti si danno atto, che ai fini del temporaneo inquadramento a livelli inferiori, il 2° Bis e 3° Bis non saranno considerati come livelli di progressione. Si utilizza la seguente tabella di riferimento: Livello di destinazione finale 1 livello inferiore è uguale a: 2 livelli inferiori sono pari a: Sezione Ceramica Resta confermato che non è possibile costituire un rapporto di apprendistato per lo svolgimento delle mansioni previste nella categoria F.
Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell’impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
L’impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori; le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificamente dedicate ad ogni singola prestazione.
Le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 25 lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incidi: su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell’obbligo. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all’orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l’importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.
Saranno conseguentemente avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli accordi e dei contratti collettivi nazionali rinnovati ed in corso di rinnovo, i cui contributi definiti ed indicati dalle parti, di seguito evidenziati, rappresentano una quota omnicomprensiva costituente la somma degli importi annui determinati sulla base delle percentuali adottate e calcolate su un imponibile medio di 12.500 Euro, ferme restando le intese regionali in materia e la possibilità, a tale livello, di prevedere importi superiori:
a) RAPPRESENTANZA SINDACALE
0,10% – 12,5 €
b) RAPPRESENTANTE TERRITORIALE SICUREZZA e FORMAZIONE SICUREZZA
0,15% – 18,75 €
c) ENTE BILATERALE NAZIONALE
0,01% – 1,25 €
d) RAPPRESENTANZA IMPRESE
0,25% – 31,25 €
e) FONDO SOSTEGNO AL REDDITO
0,49% – 61,25 €
– le aziende verseranno i contributi alla Bilateralità attraverso uno specifico codice tributi inserito all’interno del modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate. Il contributo, pari ad Euro 125 annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,42 €. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle 20 ore settimanali la quota è ridotta del 50%.
– Con il versamento attraverso il nuovo meccanismo di raccolta, le imprese saranno considerate in regola per quanto attiene ai 34 € di cui alla lettera e).
– In caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte di formale richiesta da parte dell’azienda e di invio all’Ebna della necessaria documentazione, l’importo relativo sarà riaccreditato all’azienda avente diritto. Le parti si incontreranno tempestivamente all’insorgere di eventuali problematiche sul punto.
– Le risorse relative alle lettere a), b), e), saranno contabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello regionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate separatamente rispetto al resto delle risorse raccolte.
I suddetti obblighi decorrono come segue:
– dall’1/8/2014 per le Imprese del Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero;
– dall’1/8/2015 per le Imprese della Chimica-Ceramica;
– dall’1/1/2019 per le Imprese di Decorazione piastrelle in terzo fuoco.
8° (12 mesi)
7° (12 mesi)
6° (12 mesi)
7° (12 mesi)
6° (12 mesi)
5° (12 mesi)
6° (12 mesi)
5° (12 mesi)
4° (12 mesi)
5° (12 mesi)
4° (12 mesi)
3° (12 mesi)
4° (12 mesi)
3° (12 mesi)
2° (12 mesi)
3° Bis e 3° (12 mesi)
2° (12 mesi)
1° (12 mesi)
2° (12 mesi)
1° (12 mesi)
2° Bis e 2° (12 mesi)
2° (12 mesi)
1° (12 mesi)
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