Forniti chiarimenti sulla partecipazione ad una STP da parte di un iscritto nell’Elenco speciale dei non esercenti dell’Ordinamento professionale (CNDCEC – Pronto Ordine 19 novembre 2018, n. 55).
L’iscrizione nell’elenco speciale è riservata a coloro che non possono esercitare la professione in quanto incompatibili.
L’atto costitutivo della STP deve prevedere:
– l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
– l’ammissione in qualità dei soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, fatta eccezione per soggetti non professionisti ammessi in qualità di socio per finalità di investimento o per prestazioni tecniche.
Per società tra professionisti o per società professionale si intende la società avente ad oggetto l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico.
Tale precisazione necessita altresì di essere coordinata con le previsioni più direttamente attinenti alle professioni c.d. regolamentate, vale a dire alle professioni per cui l’ordinamento richiede l’iscrizione in Albi o Elenchi.
Per professione regolamentata si intende l’attività o l’insieme di attività il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità; per “professionista” si intende l’esercente la professione per come descritta dalia lett. a) della stessa disposizione.
In conclusione, il soggetto iscritto nell’Elenco speciale può partecipare ad una STP in qualità di socio di investimento ovvero in qualità di socio che fornisca mere prestazioni tecniche, ma non come socio professionista.
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