Termine di prescrizione decennale se la sentenza passa in giudicato




Si applica il termine di prescrizione decennale in caso domanda di rimborso avente ad oggetto un credito d’imposta con pronuncia passata in giudicato (Corte di Cassazione – Ordinanza 09 novembre 2018, n. 28730).

In applicazione del principio di diritto secondo cui: «in tema di rimborso IVA, con riferimento ad una richiesta avente ad oggetto un credito accertato con sentenza passata in giudicato non opera il termine decadenziale di cui all’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 bensì il solo termine prescrizionale decennale, secondo la disciplina dell’actio iudicati di cui all’art. 1953 c.c., in quanto il titolo sul quale si fonda la pretesa è la sentenza passata in giudicato», la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR che, in conformità a quanto deciso dalla CTP, ha ritenuto tempestiva l’istanza di rimborso del credito IVA presentata dalla società s.r.l. nel termine decadenziale di legge dal passaggio in giudicato della citata sentenza.
Nel caso in esame, il titolo sul quale si fonda la pretesa del contribuente è la sentenza passata in giudicato, ne consegue l’applicazione non del termine decadenziale in esame bensì del termine di prescrizione decennale.





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