L’art bonus prevede che le somme versate a titolo di liberalità, concorrano, insieme a tutte le altre erogazioni effettuate complessivamente in un dato anno, alla determinazione del limite massimo determinato dal MIBAC, oltre il quale scatta l’obbligo per tutti i beneficiari di restituire all’erario il 37 per cento della differenza. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 07 dicembre 2018, n. 103).
Ai sensi dell’articolo 100, comma 2, lettera m), del TUIR si prevede la totale deducibilità delle erogazioni liberali in denaro da parte di soggetti titolari di reddito di impresa a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute “per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi nei settori dei beni culturali e dello spettacolo”.
In base alla citata disposizione, il Ministro per i beni e le attività culturali (MIBAC) individua periodicamente con proprio decreto, sulla base di criteri definiti, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso in cui, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato l’importo allo scopo indicato o determinato, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto disponibilità finanziarie maggiori della quota assegnata dal MIBAC versano all’entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza.
I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC), entro il termine del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute, le generalità complete del soggetto erogatore, le finalità o attività per le quali sono state elargite ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai loro compiti istituzionali.
I soggetti che effettuano le erogazioni liberali sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il termine del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, l’ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo d’imposta, avendo cura di specificare le proprie generalità e l’elenco dei soggetti beneficiari delle erogazioni. L’Agenzia delle Entrate invia i dati ricevuti al MIBAC.
Infine, il MIBAC vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate, l’elenco dei soggetti erogatori aventi titolo a beneficiare dell’agevolazione fiscale e l’ammontare delle relative erogazioni.
Con riferimento al cosiddetto “Art bonus” è stata introdotta una disciplina agevolativa finalizzata al riconoscimento di un credito di imposta sulle erogazioni liberali effettuate per interventi a sostegno della cultura e dello spettacolo.
In particolare si riconosce un credito di imposta, di natura permanente, nella misura del 65 per cento del valore delle erogazioni liberali in danaro effettuate, a decorrere dal periodo d’imposta 2014, dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito d’impresa, per interventi di varia natura, tra cui gli interventi di “manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici”. In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le liberalità sono previsti diversi limiti massimi di spettanza del credito di imposta, nonché modalità di fruizione differenziate.
Per quanto riguarda i limiti di spettanza, in particolare, per i titolari di reddito d’impresa, il credito matura nel limite del 5 per mille dei ricavi annui. In merito alle modalità di utilizzo, la norma specifica che il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. I soggetti titolari di reddito di impresa utilizzano il credito di imposta mediante compensazione con il modello F24 nei limiti di un terzo della quota maturata, a partire dal 1° giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali.
In vitù di quanto esposto, l’Agenzia ritiene che le somme versate nell’ambito della disciplina agevolativa, risultate eccedenti, non possano concorrere alla determinazione del cosiddetto “Art bonus” che la società maturerà in riferimento alle somme che intende versare per sostenere il secondo progetto di recupero.
Il meccanismo di funzionamento dell’agevolazione, infatti, prevede che le somme versate a titolo di liberalità:
– siano finalizzate allo svolgimento di compiti istituzionali degli enti beneficiari e alla realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo;
– diano diritto, in capo ai soggetti eroganti, alla deducibilità del loro intero ammontare;
– concorrano, insieme a tutte le altre erogazioni effettuate complessivamente in un dato anno, alla determinazione del limite massimo determinato dal MIBAC, oltre il quale scatta l’obbligo per tutti i beneficiari di restituire all’erario il 37 per cento della differenza.
Le somme versate e risultate eccedenti non sono poi suscettibili di restituzione; di conseguenza, non si potrà usufruire sulle predette somme già versate del c.d. art bonus, in quanto queste sono acquisite a titolo definitivo dal soggetto beneficiario. In conclusione, si ritiene che l’agevolazione possa essere legittimamente fruita, in applicazione del principio di cassa, sotto forma di deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte dirette per l’intero importo.