Forniti chiarimenti in merito al trasporto di equidi per competizioni sportive o finalità ludiche effettuato da associazione e società sportive non lucrative (Ministero interno e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – circolare 06 dicembre 2018).
Il trasporto di cavalli effettuato da Società ovvero da Associazioni Sportive Dilettantistiche non lucrative, per finalità culturali, ludiche, sportive e simili, concretizzandosi in trasporti estranei ad un’attività economica, è da considerarsi “fuori” dal campo di applicazione della normativa in materia di protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate. Infatti, l’esibizione al momento del controllo della certificazione della finalità sportiva, o comunque non lucrativa, sottostante al trasporto, rilasciata dalle Associazioni o Società sportive per tali ipotesi, consente di escludere l’applicazione delle norme in materia di tutela del benessere degli animali.
Il trasporto in conto proprio effettuato dalle stesse Associazioni o Società sportive non costituisce attività economicamente prevalente, ma rappresenta solo un’attività complementare o accessoria rispetto a quella principale dell’Associazione o Società sportiva.
Trattandosi di trasporto effettuato da Associazioni o Società sportive non lucrative, con veicoli propri, per finalità riconducibili a quelle statutarie, non occorre che a bordo del veicolo viaggi il proprietario del cavallo, in quanto le esigenze di trasporto dell’equide sono funzionali all’attività propria della medesima Associazione o Società.
Al trasporto in conto proprio si applicano comunque le previsioni generali dell’art. 31, L. n. 298/1974 che trovano applicazione per il trasporto, effettuato con veicoli nella disponibilità delle stesse Associazioni o Società sportive, che abbia per oggetto equidi di loro proprietà ovvero di proprietà di soci che li abbiano affidati alla cura delle prime e, per tale motivo, effettivamente presenti presso le strutture associative o sociali.
Gli autoveicoli ad uso speciale e gli autocaravan, come già precisato, non essendo destinati al trasporto di cose, consentono di trasportare unicamente le cose connesse, pertinenti o funzionali alle persone presenti a bordo o alle attrezzature speciali installate.
Pertanto, il trasporto di cavalli effettuato con tali tipologie di veicoli può considerarsi regolare nella misura in cui vengano soddisfatti i requisiti previsti per il trasporto con conto proprio.
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