Chiarimenti sul regime fiscale relativo al conferimento di uno studio professionale individuale in STP-Srl (Agenzia delle Entrate – Risposta 21 dicembre 2018, n. 125).
Nello studio professionale è di gran lunga predominante l’attività personale del professionista rispetto all’organizzazione dei beni materiali ed immateriali.
La circostanza che lo studio professionale oggetto di conferimento non possa qualificarsi alla stregua di azienda (art. 2555 del cc) impedisce altresì di poter applicare alla fattispecie in esame l’art. 2, comma 3, lett. b) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Conseguentemente, occorrerà far riferimento, all’art. 2, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 che, in linea generale, include anche i conferimenti nella generica categoria degli «atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.
Pertanto, ai fini dell’assoggettabilità all’iva, occorre considerare che i conferimenti in società (diversi da quelli che hanno per oggetto aziende) costituiscono cessioni di beni ed il relativo trattamento fiscale va verificato avendo riguardo all’oggetto del conferimento.
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