Definizione agevolata atti di accertamento e reverse charge nel decreto fiscale convertito





La conversione in Legge del D.L. n. 119/2018 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e reverse charge.


La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento prevede il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro il 23 novembre 2018 (30 giorni dal 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto in esame).
Tra gli atti del procedimento di accertamento oggetto di definizione agevolata rientrano gli:
– avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, atti di recupero notificati entro il 24 ottobre 2018 non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data (comma 1);
– inviti al contraddittorio (comma 2);
– accertamenti con adesioni sottoscritti entro la data di entrata il 24 ottobre 2018 (comma 3).
Nell’ipotesi di regolarizzazione dei debiti relativi alle risorse proprie tradizionali il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal 1° maggio 2016, anche gli interessi di mora previsti.
 Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure).


L’articolo 2, comma 2-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, in linea coi nuovi termini fissati in sede UE, modifica l’art. 17, co.8, D.P.R. n. 633/1972 e proroga dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2022 l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile facoltativa (cd. reverse charge) IVA per le cessioni di:
– telefoni cellulari;
– console da gioco, tablet, PC e laptop, dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
– quote di emissione di gas a effetto serra e di altre unità che possono essere utilizzati dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE.





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