La conversione in Legge del D.L. n. 119/2018 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e reverse charge. La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento prevede il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro il 23 novembre 2018 (30 giorni dal 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto in esame). L’articolo 2, comma 2-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, in linea coi nuovi termini fissati in sede UE, modifica l’art. 17, co.8, D.P.R. n. 633/1972 e proroga dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2022 l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile facoltativa (cd. reverse charge) IVA per le cessioni di:
Tra gli atti del procedimento di accertamento oggetto di definizione agevolata rientrano gli:
– avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, atti di recupero notificati entro il 24 ottobre 2018 non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data (comma 1);
– inviti al contraddittorio (comma 2);
– accertamenti con adesioni sottoscritti entro la data di entrata il 24 ottobre 2018 (comma 3).
Nell’ipotesi di regolarizzazione dei debiti relativi alle risorse proprie tradizionali il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal 1° maggio 2016, anche gli interessi di mora previsti.
Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure).
– telefoni cellulari;
– console da gioco, tablet, PC e laptop, dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
– quote di emissione di gas a effetto serra e di altre unità che possono essere utilizzati dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE.
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